sabato 3 dicembre 2016

Come cambia la Costituzione: sintesi finale

Alla fine non sono riuscito ad analizzare tutti gli articoli e me ne scuso con i miei tre lettori, però posso lo stesso tracciare una sintesi sui motivi che mi porteranno a votare No.
I motivi essenziali sono due.

  • La fine del suffragio universale per l'elezione del Senato. 
Ritengo che sia la questione più importante e a me basta anche solo questa per rigettare l'impianto della riforma. Mi spiego. Abrogare l'articolo 58, cioè quello che stabilisce le norme per l'elezione dei senatori, costituisce un pericoloso precedente: la nostra Costituzione, se venisse approvata la riforma, avrebbe esplicitamente escluso l'elezione diretta di un ramo del Parlamento da parte dei cittadini. Non so, e preferirei non trovarmi nelle condizioni di doverlo sapere, se questo precedente possa agire in caso di valutazione di norme elettorali, ma io qualche dubbio che possa agire nel senso di permettere leggi elettorali tipo Porcellum o Italicum, ce l'ho, e anche solo per questo non me la sento di approvare questa riforma: non è questione di derive autoritarie, ma di cosa si pensi della democrazia. Io penso che la democrazia vada ampliata e non ristretta come la riforma farebbe in questo caso.

  • L'accentramento di parte dei poteri delle Regioni nelle mani dello Stato. 
In parte è legato al punto precedente e favorisce il disegno complessivo della riforma  che vorrebbe produrre una verticalizzazione del potere a scapito di una maggior condivisione. È l'articolo 117 quello che regolerebbe i nuovi rapporti tra Stato e Regioni e io non apprezzo particolarmente che i territori vengano espropriati della possibilità di  decidere sulle 

u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; 
v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; 
z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Cosa che in pratica vuol dire che qualsiasi "grande opera" lo Stato decidesse di mettere in cantiere, potrebbe essere realizzata senza che le amministrazioni locali possano dire nulla. Inoltre lo stesso articolo ha un altro comma che dice:

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Il che amplia all'infinito la possibilità dello Stato di sovrapporsi alle decisioni locali: basterebbe una leggina che dice che la tal cosa è di preminente interesse dello Stato e il gioco sarebbe fatto.
Insomma mi sembra molto chiaro, anche solo da questi due elementi, che il disegno complessivo è un robusto rafforzamento dell’esecutivo a scapito degli elementi di controllo e di decentramento del potere. Non sono d'accordo: la crisi della democrazia si cura con più democrazia, non con la sua diminuzione.


giovedì 10 novembre 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 86

L'articolo 86 è modificato dall'articolo 23 della legge di riforma costituzionale. 

  1. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
  2. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
  1. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.
  2. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.

Questo articolo sancisce il declassamento del Presidente del Senato da seconda carica dello Stato a terza e, viceversa, una maggior importanza della Camera dei deputati e del suo presidente, che assurge appunto a seconda carica dello Stato. Questo è del tutto coerente con l'impostazione complessiva della riforma che diminuisce il ruolo di questo ramo del Parlamento: così come il Senato perde importanti funzioni, anche chi lo presiede scende di livello. Dato che il Senato dovrebbe svolgere soprattutto (ma non solo: vedi articolo 70) attività legislativa legata agli enti locali, l'implicita conseguenza è l'idea di una maggiore subordinazione di essi allo Stato centrale, cosa che apparirà in maniera più evidente negli articoli che riguardano il titolo V, cioè quando si definisce il quadro normativo delle Regioni e degli altri organi locali.

Indice degli articoli presi in esame

martedì 18 ottobre 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 85

L'articolo 85 è modificato dall'articolo 22 della legge di riforma costituzionale. 

  1. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
  2. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
  3. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
  1. Invariato
  2. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente  della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.
  3. Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre  mesi  alla sua cessazione, l'elezione  ha  luogo  entro  quindici  giorni  dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

    Nella procedura di elezione del Presidente della Repubblica, l'articolo 85 regola i tempi. La novità della riforma, che meglio si vedrà nel successivo articolo 86 dove è esplicitamente definito, è lo scambio di ruoli tra il presidente della Camera e quello del Senato: la funzione del Presidente della Repubblica, in caso di impedimento di quest'ultimo, è riservata al presidente della Camera dei deputati e non più a quello del Senato. Ulteriore segno della diminuita importanza del Senato e spia di come gli stessi estensori della riforma lo considerino, assieme a chi lo dirige, un organo di serie B: il presidente del Senato non è più considerato idoneo a ricoprire provvisoriamente il ruolo di presidente della Repubblica. 
    Indice degli articoli presi in esame

    venerdì 7 ottobre 2016

    Come cambia la Costituzione: l'articolo 83

    L'articolo 83 è modificato dall'articolo 21 della legge di riforma costituzionale. 

    1. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
    2. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
    3. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
    1. Invariato
    2. Abrogato
    3. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dal quarto scrutinio e' sufficiente la  maggioranza  dei  tre  quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio e' sufficiente  la  maggioranza dei tre quinti dei votanti

    La procedura di elezione del Presidente della Repubblica, nella riforma costituzionale in esame, mantiene la seduta comune dei due rami del Parlamento. Non ci sono più, invece, i rappresentanti delle Regioni, perché il nuovo Senato, essendo un'assemblea di delegati regionali, le rappresenterebbe già. Oltre a questo, cambia il numero dei parlamentari grandi elettori che sono attualmente circa mille (vedi questo articolo di "Internazionale" sull'elezione di Mattarella, o il resoconto della Camera): con la riforma sarebbero 730,  630 deputati più 100 senatori.
    Cambia, inoltre, l'entità della maggioranza per arrivare all'elezione del capo dello Stato: mentre prima la maggioranza privilegiata dei due terzi serviva per le prime due votazioni e poi bastava la maggioranza assoluta, con la riforma non basterà più la maggioranza assoluta, ma dal quarto scrutinio ci vorrà una maggioranza dei tre quinti dei membri e poi, dal settimo scrutinio, la stessa maggioranza si riferirà ai votanti.
    Due questioni.
    La nuova legge elettorale, l'Italicum, dà 340  deputati al partito che vince le elezioni, nelle speranze di Renzi il PD. Secondo uno studio della "Stampa" di Torino, giornale non esattamente antirenziano, l'ipotetico nuovo Senato avrebbe circa 55 senatori PD e altri 5 di partiti alleati, quindi 60. Con i 340 alla Camera sarebbero in tutto 400: un numero molto vicino a 438 che è la maggioranza dei tre quinti valida dal quarto scrutinio in poi. Questo rende l'elezione del Presidente della Repubblica, figura di garanzia, molto vicina al partito di maggioranza: bastano poche decine di voti fra gli alleati, magari proprio quelli che si possono recuperare nelle varie giunte locali, per riuscire ad eleggerlo.
    Seconda questione: dalla settima votazione bastano i tre quinti dei "votanti", il che rende teoricamente possibile l'elezione del Presidente con una maggioranza ridicola. Ma poi cosa significa "votanti"? Solo quelli che votano quanti essi siano? Oppure c'è un numero legale? Le mie competenze giuridiche non sono tali da saper rispondere in maniera univoca a queste domande e già questo lo trovo irritante e sbagliato: possibile che un normale cittadino non possa capire subito come sarà eletto il Presidente della repubblica? Presumo, sulla base dell'articolo 64, che affinché la seduta risulti valida, sia comunque necessaria la presenza delle maggioranza, cioè 366, ma anche in questo caso l'ipotetico Presidente sarebbe eletto da una maggioranza di 221 grandi elettori: non mi sembrerebbe esattamente un presidente di garanzia.
    Ha senso una nuova Costituzione che permetta una forzatura simile? La Costituzione dovrebbe garantire i cittadini da possibili rischi, tra i quali c'è anche una forzatura come quella appena descritta. Non importa se è un caso improbabile, è comunque possibile e la Costituzione dovrebbe, appunto, definire l'ambito delle possibilità, quello che è giusto e legale in ogni caso.
    Con la nuova Costituzione sarebbe giusto e legale eleggere un Presidente della Repubblica con 184 voti: probabilmente veloce ma inquietante.


    Indice degli articoli presi in esame

    giovedì 29 settembre 2016

    Come cambia la Costituzione: l'articolo 82

    L'articolo 82 è modificato dall'articolo 20 della legge di riforma costituzionale. 

    1. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. 
    2. A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
    1. La Camera dei  deputati  può disporre  inchieste  su materie di  pubblico  interesse.  Il  Senato  della  Repubblica  può disporre inchieste su materie di pubblico  interesse  concernenti  le autonomie territoriali.
    2. A tale scopo ciascuna Camera nomina fra  i  propri  componenti  una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione  è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La  Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi  poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

    Nella logica di limitare i poteri del Senato, l'articolo in esame, rispetto a quello in vigore attualmente, permette a questo ramo del Parlamento di disporre commissioni di inchiesta relative solamente alle "autonomie territoriali".
    Nella storia della Repubblica si sono succedute commissioni monocamerali e commissioni bicamerali (vedi la pagina sulle Commissioni della Camera dei deputati oppure quella del Senato), se passasse la riforma il limite posto al Senato immagino che sarebbe di ostacolo nella formazioni di commissioni bicamerali.
    Provo a fare un esempio. Una commissione sull'attività criminale della camorra è una questione che riguarda le "autonomie territoriali" della Campania oppure no? Una ipotetica commissione su di essa sarebbe bicamerale, come quella che ci fu Sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, oppure no? 
    Inoltre, come sarà possibile per i senatori, partecipare anche ai lavori delle commissioni, quando sono già sindaci o membri (vedi articolo 57) dei consigli regionali?
    E il fatto che per le commissioni in Senato non è esplicitamente previsto che si rispetti la "proporzione fra i vari gruppi" cosa significa? E perché c'è questa esplicita differenza?
    A voler essere indulgenti, si può pensare che la riorganizzazione dei ruoli dei due rami del Parlamento sia definita in maniera  molto confusa e farraginosa, altrimenti si potrebbero pensare tante altre cose, per esempio che è un modo per diminuire indirettamente l'autonomia delle Regioni, oppure che più la Costituzione è confusa e oscura, più si aprono spazi di manovra disponibili per inciuci e/o operazioni di retrobottega. Staremmo, però, parlando della Costituzione, cioè della legge fondamentale dello Stato, quella che massimamente dovrebbe garantire noi cittadini e che finora aveva il grande pregio di essere chiara, comprensibile e priva di ambiguità così evidenti.

    Indice degli articoli presi in esame

    mercoledì 10 agosto 2016

    Come cambia la Costituzione: l'articolo 81

    L'articolo 80 è modificato dal comma 6 dell'articolo 138 della legge di riforma costituzionale.

    1. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
    2. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
    3. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
    4. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
    5. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
    6. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.
    1. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
    2. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
    3. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
    4. La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
    5. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
    6. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.

      Questo articolo è già stato recentemente sottoposto a revisione, e precisamente negli anni 2011/2012. Il progetto di legge di revisione costituzionale fu elaborato mentre era in carica il governo Berlusconi e poi approvato definitivamente sotto il governo Monti, il 18 aprile 2012 (per notizie ufficiali sulla questione, vedi Il pareggio di bilancio in Costituzione, sul sito della XVI legislatura della Camera. Per il testo di legge, vedi  Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.95 del 23-4-2012).
      In quell'occasione, a causa delle pressioni dell'Unione europea, venne introdotto il pareggio di bilancio nella Costituzione.
      Le nuove modifiche, in coerenza con l'impianto complessivo della riforma che mette in secondo piano il Senato, tolgono la possibilità a questo organo di intervenire nella definizione del bilancio dello Stato.


      Indice degli articoli presi in esame

      sabato 6 agosto 2016

      Come cambia la Costituzione: l'articolo 80

      L'articolo 80 è modificato dall'articolo 19 della legge di riforma costituzionale.

      1. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
      1. La Camera dei Deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.

      La prima osservazione da fare è sul modo in cui è stato scritto l'articolo della riforma. Il testo pone l'aggiunta di un "periodo", che è quello che riguarda la ratifica dei trattati che riguardano l'Unione europea: anche per la differenza di sostanza con quanto detto prima, e cioè che i trattati internazionali sono di competenza della sola Camera dei deputati, sarebbe stato opportuno che questa aggiunta costituisse, per maggior chiarezza, un proprio comma. Infatti, anche nel rimando ad essa nell'articolo 70 è utilizzato questo termine, che non è una svista, come ipotizzavo, ma proprio l'introduzione nella prosa costituzionale di una nuova partizione a scapito, appunto, della semplicità e della chiarezza.
      La sostanza è in linea con la filosofia complessiva della riforma che prevede la diminuzione dei poteri del Senato: quest'ultimo non avrà più titolo sui trattati internazionali tranne quelli che riguardano l'Unione europea. 

      Indice degli articoli presi in esame

      giovedì 30 giugno 2016

      Come cambia la Costituzione: l'articolo 79

      L'articolo 79 è modificato dall'articolo 18 della legge di riforma costituzionale. 


      1. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
      2. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
      3. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

      1. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale. 
      2. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. 
      3. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

      L'unica variazione in questo articolo è nel primo comma che riserva alla sola Camera dei deputati la prerogativa di approvare leggi di amnistia e indulto. In altri termini con il nuovo testo sarà più semplice emanare provvedimenti di questo tipo.
      Può essere positivo come pure no, a seconda dei punti di vista e a seconda di quali reati si prendano in considerazione, per esempio un'amnistia per "reati finanziari", come nel 1973, forse adesso non avrebbe un grande favore popolare, in ogni caso è sicuramente una semplificazione, poi ognuno dia il giudizio che preferisce sulla questione.
      Segnalo, per chi volesse approfondire, un interessante articolo anche per i dati relativi alla popolazione carceraria: Amnistia, indulto e popolazione detenuta nell'Italia repubblicana.

      Indice degli articoli presi in esame

      mercoledì 29 giugno 2016

      Come cambia la Costituzione: l'articolo 78

      L'articolo 78 è modificato dall'articolo 17 della legge di riforma costituzionale. 


      1. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

      1. La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari

      Per fare un gioco di parole, il cambiamento è minimo ma l'argomento è massimo: si tratta della dichiarazione dello stato di guerra.
      Nel testo della riforma una questione di importanza capitale, peraltro al centro di un altro articolo costituzionale, l'11, il cui elemento più significativo è proprio il "ripudio" della guerra come mezzo per risolvere le controversie internazionali, viene assegnata alla sola Camera dei Deputati. Il che significa che nella ipotetica, e spero sempre tale, situazione in cui il Parlamento dovesse trovarsi a dover agire in forza dell'articolo 78, dovrebbe, per forza di cose anche verificare se non si stia violando l'articolo 11, quindi affrontare una questione di legittimità costituzionale, cioè quello che, a norma dell'articolo 70 nel nuovo testo, permane come prerogativa anche del Senato. Questo senza neanche affrontare la faccenda, ben più pesante, se un passaggio così importante della vita nazionale - si sta dichiarando lo stato di guerra, non esattamente una questione secondaria -, debba escludere l'ulteriore controllo di un voto da parte di ambedue le Camere. Questo mi sembra proprio il caso in cui semplificazione e velocizzazione dei processi siano valori del tutto fuori luogo, anzi, al contrario sia benedetta la massima complicazione possibile, quella che allontana lo spettro della guerra indefinitamente: in questo caso il doppio esame mi sembrerebbe assolutamente doveroso. Naturalmente se si è d'accordo con l'articolo 11 della Costituzione, che, per nostra fortuna, non è stato toccato dalla riforma. 
      Insomma in poche righe una contraddizione con lo stesso impianto complessivo della riforma e in più una "velocizzazione" del tutto inopportuna: il massimo risultato con il minimo sforzo!

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      lunedì 27 giugno 2016

      Come cambia la Costituzione: l'articolo 77

      L'articolo 77 è modificato dall'articolo 16 della legge di riforma costituzionale. 


      1. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
      2. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
      3. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

          1. Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
          2. Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
          3. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell’articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
          4. Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell’articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell’organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l’efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
          5. I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
          6. L’esame, a norma dell’articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.
          7. Nel corso dell’esame di disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all’oggetto o alle finalità del decreto.

                    L'articolo 77 regola la decretazione d'urgenza che può essere attuata da parte del Governo. 
                    Il primo comma si riferisce alla "legge", e non più genericamente alle Camere, perché il processo di formazione delle leggi è cambiato e prevede funzioni diverse per i due rami del Parlamento, quindi in caso di delega al Governo dell'iniziativa legislativa, questa deve essere conseguente ad una legge parlamentare.
                    Il secondo comma definisce l'iter di conversione dei decreti che il Governo può emanare per motivi d'urgenza. Come già ora, il decreto legge deve essere, lo stesso giorno in cui è stato approvato, presentato in Parlamento per l'approvazione. La novità consiste nel fatto che il Senato sembra escluso dal voto su di esso ("deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere"), indipendentemente dalla materia sulla quale il Governo ha decretato. Questo significa che il Governo può, per motivi d'urgenza, legiferare su argomenti che prevederebbero anche il voto del Senato, senza di esso: un ulteriore depotenziamento del ruolo di questo ramo del Parlamento, per giunta proprio su quelle che sarebbero le prerogative specifiche di esso. E, viceversa, un ulteriore aumento dei poteri dell'esecutivo sul legislativo, sempre a conferma del processo di irrigidimento gerarchico a favore del governo. E, immagino, un motivo di discussioni e polemiche interpretative.
                    Il terzo comma sancisce l'allungamento dei tempi di cui abbiamo già parlato a proposito dell'articolo 74 in caso di riesame chiesto dal Presidente della Repubblica e di nuovo cambia il riferimento alla "legge", invece che alle "Camere", come nel primo.
                    I successivi quattro commi sono del tutto nuovi.
                    Il quarto pone dei limiti all'emanazione di decreti da parte del Governo nel solito barbaro modo di riferirsi ad un comma di un altro articolo, comma che pone peraltro  dei problemi di cui ho già precedentemente riferito (vedi analisi dell'articolo 72).
                    Il quinto e il settimo (perché separarli quando considerati assieme la loro interpretazione risulta più facile?) impongono che nella conversione dei decreti legge non vengano immesse norme non attinenti al testo complessivo in approvazione che, appunto, deve avere una sua coerenza e mantenerla anche in caso di variazioni.
                    Il sesto comma rimanda (ancora!) all'articolo 70 e in particolare ai commi che definiscono in quale modo il Senato possa chiedere di esaminare le leggi che sono di competenza della sola Camera e proporre modifiche che però sarà la Camera ad approvare o rigettare: si ribadisce il ruolo "consultivo" del Senato per quanto riguarda l'attività legislativa del Governo.
                    In sintesi: scarsa chiarezza, ridimensionamento del ruolo del Senato, ridotto, sembrerebbe anche sul piano delle proprie competenze, ad un ruolo ancillare di consulenza e infine rafforzamento dell'esecutivo rispetto al controllo parlamentare: insomma, una Costituzione da Azzecca-garbugli, per usare le parole di quel signore che aveva venticinque lettori.

                    Indice degli articoli presi in esame

                    giovedì 23 giugno 2016

                    Come cambia la Costituzione: l'articolo 75

                    L'articolo 75 è modificato dall'articolo 15 della legge di riforma costituzionale. 

                    1. E`indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
                    2. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
                    3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
                    4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
                    5. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

                    1. E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. 
                    2. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 
                    3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
                    4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiuntala maggioranza dei voti validamente espressi. 
                    5. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.


                    I primi due commi non sono variati. Il terzo è un semplice adeguamento a quanto dovrebbe avvenire: nell'ipotesi della riforma (vedi abrogazione dell'articolo 58) il Senato non sarà eletto a suffragio universale dai cittadini con più di 25 anni, come è attualmente, e quindi non si rende necessario specificare che possono votare ai referendum abrogativi gli elettori della Camera, cioè i diciottenni.
                    Il quarto introduce la novità del doppio quorum nei referendum abrogativi. Questi ultimi sono strumenti di democrazia diretta e devono essere richiesti, attualmente, da cinquecentomila elettori oppure da cinque consigli regionali. Poi, però, diversamente dalle elezioni politiche e amministrative, che sono sempre valide, qualsiasi sia il numero dei votanti, i referendum abrogativi sono validi solo se si esprime la maggioranza degli elettori. Nella nuova formulazione, in caso che le firme dei richiedenti siano ottocentomila, il quorum si abbassa alla maggioranza dei votanti alle elezioni politiche che hanno preceduto il referendum. L'abbassamento del quorum, però, è controbilanciato dall'aumento delle firme. Quello che dal mio punto di vista stride fastidiosamente è non aver previsto un meccanismo simile per il numero dei consigli regionali, per esempio prevedendone otto per avere la diminuzione del quorum. A me sembra chiaro che questo si innesta nell'impostazione complessiva della riforma, che tende a verticalizzare il potere, non solo subordinando il Senato, ma anche diminuendo le concrete possibilità delle Regioni di opporsi al governo centrale. In questo modo il possibile abbassamento del quorum diventa un semplice slogan propagandistico per attirare consenso alla riforma costituzionale sul piano della democrazia diretta. La stessa possibilità non viene concessa (il termine mi sembra del tutto appropriato in questo tentativo di trasformarci da cittadini in sudditi) ai consigli regionali che potrebbero utilizzarla con maggior facilità di un semplice comitato promotore di un referendum abrogativo: è storia recentissima quella del referendum cosiddetto delle trivelle, che era stato appunto richiesto da dieci, poi diventati nove, consigli regionali.
                    Infine, il quinto comma resta invariato come i primi due.

                    Indice degli articoli presi in esame

                    Come cambia la Costituzione: l'articolo 74

                    L'articolo 74 è modificato dall'articolo 14  della legge di riforma costituzionale. 


                    1. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
                    2. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
                    1. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
                    2. Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni. 
                    3. Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.

                    L'articolo 74 concede al Presidente della Repubblica la facoltà di chiedere il riesame di una legge prima della sua promulgazione.
                    Il primo comma è rimasto inalterato e il terzo, che corrisponde al secondo del testo attuale, ha subito solo un mutamento formale per adeguarsi al nuovo bicameralismo, cioè al fatto che alcune leggi possono essere approvate solo da un ramo del Parlamento.
                    Il cambiamento maggiore si ha dal comma 2 del testo riformato, che è del tutto nuovo. Questo riguarda la conversione dei decreti legge emanati per motivi di urgenza dal governo, cioè quanto viene stabilito dall'articolo 77. Questo comma di fatto allunga a 90 giorni il tempo di conversione, normalmente fissato a 60: uno dei tanti elementi di rafforzamento del Governo rispetto al Parlamento, soprattutto da quando la decretazione di urgenza, da strumento eccezionale, è diventato quasi la norma. 
                    Quello che appare sempre più evidente dall'analisi della legge di riforma della Costituzione è una gerarchizzazione degli istituti in cui sono articolati i poteri dello Stato. L'impressione è quella che da un sistema di controlli reciproci all'interno di una repubblica parlamentare, si stia passando ad una verticalizzazione in cui il governo e il Presidente del Consiglio occupino il vertice, con al di sotto la Camera dei Deputati e poi, all'ultimo posto, il Senato, ridotto ad una sorta di organo vestigiale. 
                    Continuando l'analisi vedremo se questa impressione è giusta e cosa succede alle altre massime istituzioni dello Stato, come il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale.

                    lunedì 13 giugno 2016

                    Come cambia la Costituzione: l'articolo 73

                    L'articolo 73 è modificato dall'articolo 13  e dal quinto comma dell'articolo 138 della legge di riforma costituzionale. 



                    1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione.
                    2. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
                    3. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.



                    1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. 
                    2. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.
                    3. Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
                    4. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.


                    Il primo comma rimane lo stesso. I maggiori cambiamenti si hanno nel secondo comma, del tutto nuovo, che stabilisce la possibilità di un giudizio preventivo di costituzionalità prima della promulgazione delle leggi elettorali, cosa in sé positiva. Da sottolineare, però, la diversa percentuale che è necessario raggiungere per ottenerlo: alla Camera basta la richiesta di un quarto dei deputati, al Senato, invece, è necessario un terzo dei senatori. Una differenza apparentemente inspiegabile e che sembra andare nella direzione di depotenziare il Senato anche nelle residue funzioni che gli sono rimaste, come l'approvazione delle leggi elettorali (vedi articolo 70).
                    Il diminuito statuto del Senato risulta anche dal comma successivo, il terzo, che nella nuova formulazione riserva alla sola Camera dei Deputati la prerogativa di stabilire la promulgazione d'urgenza di una legge e immagino che questo valga anche per le leggi in cui è ancora necessario il Senato.
                    L'ultimo comma è rimasto invariato.
                    Questo articolo introduce un interessante elemento di novità, la possibilità di un giudizio preliminare di costituzionalità sulle leggi elettorali, ma con una procedura che sfavorisce il Senato, cosa che sembra essere una delle costanti della riforma, come se in mancanza di una chiara volontà di eliminare questo ramo del Parlamento, ci si sia accontentati di diminuirne il potere e di renderne il funzionamento più difficoltoso.

                    Indice degli articoli presi in esame

                    giovedì 9 giugno 2016

                    Come cambia la Costituzione: l'articolo 72

                    L'articolo 72 è modificato dall'articolo 12 della legge di riforma costituzionale. 

                    1. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
                    2. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
                    3. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
                    4. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

                    1. Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. 
                    2. Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. 
                    3. I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. 
                    4. Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità' dei lavori delle Commissioni. 
                    5. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi. 
                    6. Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70
                    7. Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può' chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge

                    L'articolo 72 continua la serie di articoli, come il 70 e il 71, che si occupano della formazione delle leggi.
                    L'unica variazione del primo comma è l'esplicito riferimento all'articolo 70, che stabilisce quali siano le leggi che necessitano dell'approvazione da ambedue i rami del Parlamento.
                    Il secondo comma, del tutto nuovo, stabilisce il percorso legislativo per le leggi che non necessitano dell'approvazione bicamerale (in questo è il parallelo del secondo comma dell'articolo 70), cioè l'esame e l'approvazione da parte della sola Camera dei Deputati. A questo proposito, però, va ricordato che il Senato può lo stesso proporre modifiche (vedi comma 3 dell'articolo 70): il cosiddetto ping-pong da una Camera all'altro rimane anche se in misura ridotta.
                    Il terzo comma semplicemente aggiorna il riferimento (comma 2 testo attuale) ad ambedue i regolamenti delle Camere per i procedimenti d'urgenza, visto che l'iter delle leggi con la riforma non è sempre lo stesso e ci sono provvedimenti che devono passare da ambedue i rami del Parlamento e altri che invece rimangono solo all'interno di uno dei due.
                    Il quarto comma sviluppa il precedente sui regolamenti per quanto riguarda le commissioni parlamentari. Dato che la composizione del Senato è ancora piuttosto vaga (vedi articolo 57) non dice nulla al proposito, creando una vistosa e poco elegante asimmetria: secondo quali criteri saranno formate le commissioni al Senato? Perché viene fissato il criterio di formazione per la Camera e per il Senato no? E' opportuno che la Costituzione presenti questa incertezza in un proprio articolo?
                    Il quinto comma è rimasto invariato e corrisponde al quarto dell'articolo originale. Tutto bene? Non direi, perché mentre prima (cioè adesso) era all'interno di un testo che stabiliva nell'articolo 70 che la funzione legislativa era esercitata da ambedue le Camere, nella versione rinnovata il comma agisce all'interno di un quadro in cui la procedura legislativa normale è quella che coinvolge la sola Camera dei Deputati (secondo comma dell'articolo 70), che qui viene prescritta per le leggi costituzionali, che però, vedi primo comma dell'articolo 70 del nuovo testo, dovrebbero essere esaminate da ambedue le Camere. Immagino (ma non lo so per certo: altra domanda da fare ai solerti missionari del Sì che andranno di casa in casa)  che il contesto dell'articolo, cioè il passaggio all'interno di una commissione, oppure il provvedimento abbreviato, debba circoscrivere l'area di validità del quinto comma, ma non sarebbe stata più opportuna una precisazione che vanificasse qualsiasi dubbio? Siamo certi (io sicuramente non lo sono) che non sia possibile utilizzare questo comma per dire che il Senato non deve, in contraddizione con quanto dice il primo comma dell'articolo 70, occuparsi delle leggi costituzionali?
                    Il sesto comma rimanda al futuro regolamento del Senato le modalità per l'esame dei disegni di legge che devono essere approvati da ambedue le Camere.
                    Il settimo comma stabilisce che il governo, in casi in cui un provvedimento sia "essenziale per l'attuazione del programma", condizione poco chiara ed estensibile a piacere, abbia facoltà di chiedere alla Camera di deliberare entro cinque giorni affinché la discussione avvenga con priorità entro settanta giorni dalla delibera, escludendo però da questa possibilità le leggi che mantengono la doppia lettura, i provvedimenti di indulto e amnistia (riferimento all'articolo 79) e le leggi di bilancio (riferimento all'articolo 81). Sembra una sorta di via intermedia rispetto al Decreto Legge e comunque una sempre maggiore preponderanza dell'esecutivo sul legislativo.
                    Quest'ultimo comma va nella direzione di una maggior subalternità del Parlamento rispetto al Governo, cosa che sembra essere una delle direttrici di questa riforma costituzionale. Un altro elemento simile è, per esempio, nel quarto comma dell'articolo 55, quando toglie al Senato la possibilità di votare la fiducia al governo.
                    Un'altra costante che sembra emergere dall'analisi è la scarsa chiarezza e  i riferimenti ad altri articoli che rendono il testo di più difficile lettura, come era già emerso precedentemente.
                    Infine la grave contraddizione relativa all'esame delle leggi costituzionali spero sia solo un mio abbaglio dovuto alla scarsa dimestichezza  con l'interpretazione delle norme giuridiche.

                    domenica 29 maggio 2016

                    Come cambia la Costituzione: l'articolo 71

                    L'articolo 71 è modificato dall'articolo 11  della legge di riforma costituzionale. 


                    1. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
                    2. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
                    1. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
                    2. Il Senato della Repubblica può,  con  deliberazione  adottata  a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal  caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del  Senato  della Repubblica.
                    3. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.  La discussione e la  deliberazione  conclusiva sulle proposte di legge  d'iniziativa popolare  sono  garantite  nei tempi,  nelle  forme  e  nei   limiti   stabiliti   dai regolamenti parlamentari.
                    4. Al  fine  di  favorire  la  partecipazione  dei  cittadini  alla determinazione delle politiche  pubbliche,  la  legge  costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme  di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe  le  Camere  sono disposte le modalità di attuazione

                    L'articolo 71 si occupa dell'iniziativa legislativa, cioè stabilisce quali siano gli organi preposti a proporre le leggi.
                    Il primo comma non subisce nessuna variazione, cioè la facoltà di proporre le leggi rimane agli stessi organi che l'avevano in precedenza: il Governo e ciascun parlamentare dei due rami del Parlamento, quindi ai Senatori rimane la possibilità di proporre una legge.
                    Il secondo comma inserisce a questo proposito, però, una limitazione: il disegno di legge di un senatore, deve, per passare all'esame della Camera dei Deputati, essere accompagnato da una delibera a maggioranza assoluta dei componenti (almeno 51, visto che in tutto sono 100), che è una condizione che non credo sarà facilissima da raggiungere anche solo per motivazioni logistiche (i Senatori sono tali, per così dire, a mezzo servizio: vedi articolo 57) prima ancora di quelle politiche.
                    Il terzo comma triplica il numero dei cittadini che sono necessari per la presentazione di una legge di iniziativa popolare, poi indora la pillola introducendo la garanzia della deliberazione su di esse che però è legata ai regolamenti parlamentari, quindi senza nessuna certezza effettiva: non sarebbe stato difficile dire, come si fa al secondo comma per l'iniziativa legislativa del Senato, "entro sei mesi", per esempio. E' ovvio che il non averlo puntualizzato permette di gestire in senso propagandistico la cosa, tanto niente è ancora definito, mentre è comunque stabilito che il numero dei firmatari triplichi.
                    Il quarto comma, del tutto nuovo,  introduce la possibilità dei "referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche nelle formazioni sociali" ma, oltre ad essere assai poco chiaro (cosa sono, per esempio, le "formazioni sociali"?), rimanda ad una successiva legge per l'attuazione di ciò.
                    Dall'analisi si rafforza l'idea di un Senato che, lungi dall'essere abolito o occuparsi solo delle regioni, continua ad esistere, ma in posizione subordinata. In compenso per le leggi di iniziativa popolare, che dall'inizio della Repubblica finora non sono mai state discusse in nessuna legislatura,  si triplica il numero dei firmatari, rendendo così più difficile la loro presentazione e non si capisce il perché: il Parlamento si trova impossibilitato a lavorare per l'eccesso di leggi di iniziativa popolare presentate nel corso del tempo? Poi c'è un demagogica garanzia di discussione parlamentare che però è rimandata al futuro: la sostanza è un minor potere dei cittadini rispetto a prima, poi si vedrà. Ma questa mi sembra una costante di questo processo di revisione costituzionale, letto in parallelo alla revisione della legge elettorale, il cosiddetto "Italicum": la tendenza mi sembra essere quella della diminuzione del potere dei cittadini, una diminuzione della democrazia del tutto in sintonia con il processo di verticalizzazione del potere che sta attraversando l'intera nostra società e che sta progressivamente riducendo, per esempio, i diritti dei lavoratori ovunque nei luoghi di lavoro.


                    mercoledì 25 maggio 2016

                    Come cambia la Costituzione: l'articolo 70

                    L'articolo 70 è modificato dall'articolo 10 della legge di riforma costituzionale.
                    Metto qui i commenti perché mi rendo conto che leggersi tutto può essere un po' faticoso. La prima cosa da dire è che il Senato non sparisce, mantiene delle competenze (vedi sotto per i dettagli) anche sul piano nazionale, ma risulta messo in secondo piano rispetto alla camera dei Deputati, con un ruolo non chiaro e che presumibilmente, per quanto riguarda la formazione delle leggi, è molto probabile che, al contrario di quello che viene sbandierato, produca lungaggini e difficoltà.
                    Il modo in cui è scritto, con 13 rimandi ad altri commi di altri articoli, rende la comprensione effettiva del testo assai complicata e quindi cade uno di quegli elementi di democrazia reale che è la possibilità, per il cittadino medio, di comprendere facilmente almeno la base del sistema giuridico, cioè, appunto, la Costituzione: il fatto che sia scritta male non è una semplice questione di eleganza formale (c'è addirittura il termine "periodo" al posto di "comma", immagino sia una svista), ma una garanzia di trasparenza e la possibilità di esercitare un controllo anche da parte del cittadino e non solo da parte di un tecnico.


                    1. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
                    1. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della  Costituzione  e  le altre leggi costituzionali, e soltanto per  le  leggi  di attuazione delle  disposizioni  costituzionali concernenti  la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che  determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo,  le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane  e  le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per  la legge che stabilisce le norme generali, le forme e  i  termini della partecipazione dell'Italia alla  formazione  e all'attuazione  della normativa e delle  politiche dell'Unione  europea,  per  quella  che determina  i casi  di  ineleggibilità  e  di  incompatibilità  con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e  per  le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119,  sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi  approvate  a norma del presente comma.
                    2. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
                    3. Ogni disegno di  legge  approvato  dalla  Camera dei  deputati  è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro  dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti,  può disporre di  esaminarlo.  Nei  trenta  giorni successivi  il   Senato   della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva.  Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o  sia inutilmente decorso il  termine per  deliberare, ovvero  quando  la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva,  la  legge può essere promulgata.
                    4. L'esame  del  Senato  della  Repubblica  per  le leggi  che  danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i  medesimi  disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei  suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
                    5. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma,  approvati dalla  Camera  dei deputati, sono  esaminati   dal   Senato   della Repubblica, che  può  deliberare proposte  di  modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
                    6. I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le  norme  dei  rispettivi regolamenti.
                    7. Il Senato  della  Repubblica  può,  secondo quanto previsto  dal proprio  regolamento, svolgere   attività   conoscitive,   nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.

                    Nell'articolo 70, il primo della sezione sulla Formazione delle leggi, le cose si complicano molto. Nel primo comma ci sono ben 11 riferimenti ad altri articoli: è opportuno che un articolo della Costituzione sia scritto in questo modo? Come una legge ordinaria o un regolamento, ammesso, e non concesso, che ciò vada bene per la scrittura delle leggi ordinarie?  E' giusto che il cittadino debba sottoporsi ad una fatica di tipo tecnico per capire cosa significa, neanche un intero articolo, semplicemente il primo comma di un articolo? A me pare che questo sia avvenuto perché questa riforma è figlia di un atteggiamento assai poco costituzionale, cioè senza l'ampia condivisione che sarebbe necessaria in questi casi, con una fortissima ingerenza del governo in carica, che ne ha fatto, per la stessa voce del Presidente del Consiglio, un elemento fondamentale della propria azione, cosa che ha costretto il dibattito nelle secche della polemica politica spicciola.
                    Una riforma costituzionale che prevede di ridisegnare l'ordinamento della Repubblica, come si propone questa, avrebbe dovuto essere stata fatta da un'assemblea costituzionale, eletta con il metodo proporzionale, in modo da rappresentare in maniera equa le culture politiche del nostro Paese, come è avvenuto per quella attualmente in vigore.
                    Ma proviamo a capire il testo. Di norma le leggi sono approvate solo dalla Camera dei deputati (comma 2), però ci sono molti casi in cui entra in gioco anche il Senato e sono:
                    • le leggi di revisione della  Costituzione  e  le altre leggi costituzionali: questo sembra abbastanza chiaro;
                    • "e soltanto per  le  leggi  di attuazione delle  disposizioni  costituzionali concernenti  la tutela delle minoranze linguistiche", invece, cosa significa? Individua delle specifiche norme o è una condizione che si applica a quanto dice dopo (altro quesito per quelli dei comitati per il Sì)? Perchè "soltanto"?
                    •  i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71
                    • le leggi che  determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo,  le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane  e  le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni
                    • la legge che stabilisce le norme generali, le forme e  i  termini della partecipazione dell'Italia alla  formazione  e all'attuazione  della normativa e delle  politiche dell'Unione  europea
                    • [la legge] che determina  i casi  di  ineleggibilità  e  di  incompatibilità  con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma;
                    le leggi di cui agli articoli 
                    • 57, sesto comma, cioè quello che riguarda la legge per l'elezione dei Senatori;
                    • 80, secondo periodo: è interessante l'introduzione del termine "periodo", invece di "comma". Non solo ci si riferisce ad altri articoli, anzi a parti di altri articoli, ma si utilizza un sinonimo meno tecnico, per motivi del tutto imperscrutabili (stiamo parlando della Costituzione: la legge fondamentale dello Stato). In ogni caso l'articolo 80 è quello che si riferisce alle leggi di ratifica dei trattati con l'Unione europea;
                    • 114, terzo comma: riguarda Roma capitale d'Italia e il suo "ordinamento";
                    • 116, terzo comma: riguarda ulteriori forme di autonomia in campi specifici ottenibili dalle altre regioni;
                    • 117, quinto e nono comma: il 5 riguarda la possibilità delle province autonome di Trento e Bolzano di partecipare direttamente alle decisione dell'Unione europea e il 9 riguarda gli accordi che le Regioni possono fare con altri Stati e/o regioni di altri Stati;
                    • 119,  sesto comma: riguarda i prestiti che possono fare Comuni o Città metropolitane. Quindi in questi casi i Comuni devono, ogni volta, immagino, aspettare una legge bicamerale?
                    • 120, secondo comma: che stabilisce che il governo può sostituirsi agli organi locali ed escluderne i titolari in caso di grave dissesto;
                    • 122, primo comma: che si occupa dei casi di ineleggibilità agli organi locali, dei compensi dei consiglieri e di "promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza";
                    • 132, secondo comma: riguarda la possibilità dei Comuni di cambiare Regione.
                    E abbiamo visto solo il primo e il secondo comma: dal bicameralismo perfetto al bicameralismo farraginoso. Il Senato non solo non sparisce, ma renderà presumibilmente molto complicata la formazione delle leggi in tutti i casi in cui si debba stabilire se sono di sua competenza oppure no.
                    Il terzo comma permette al Senato il riesame di ogni legge che la Camera elabora, una sorta di compensazione del potere legislativo perduto. Può proporre modifiche che la Camera può integrare oppure no.
                    Il quarto stabilisce che, quando il Parlamento, su proposta del governo (vedi articolo 117) si sostituisce alla Regione per legiferare su argomenti di preminente interesse nazionale, questo deve avvenire secondo i tempi e i modi che il comma stabilisce. Faccio notare che il Senato riunisce 95 persone che svolgono già un ruolo come consigliere regionale o come sindaco: sarà possibile rispettare i tempi ravvicinati (dieci giorni) imposti da queste norme? Sarà possibile avere il numero legale e un dibattito serio dovendo coordinare 95 persone che svolgono già un compito? A me sembra abbastanza ovvio che questa operazione è un modo surrettizio di depotenziare Regioni e Senato: metterli in condizioni di non riuscire a esaminare le leggi, oppure costringerli a farlo in maniera frettolosa.
                    Il quinto comma si riferisce alla legge di bilancio del governo, che il Senato non approva, ma sulla quale può proporre modifiche: una specie di graziosa concessione.
                    Il sesto pone le questioni di competenza, che immagino frequenti, nelle mani dei soli presidenti delle due camere.
                    Il settimo, e ultimo comma, dà la possibilità al Senato di esprimere opinioni, perché di fatto dice questo, su quello che fa la Camera dei Deputati: devo dedurre che io, che non sarò Senatore, non potrò farlo? L'ironia è perché non ne capisco il senso.
                    Le considerazioni le ho messe all'inizio per evitarvi di leggere tutto se non ne avete voglia.

                    martedì 24 maggio 2016

                    Come cambia la Costituzione: alcune note storiche

                    La Costituzione attuale è  in vigore dall'inizio del 1948 ed è stata elaborata dall'assemblea costituzionale eletta il 2 giugno del 1946.

                    Naturalmente, nello stesso periodo ci fu un governo in carica, anzi, più di uno, che dovettero operare nella difficile situazione del secondo dopoguerra. Essi furono il II Governo De Gasperi (13.07.1946 - 28.01.1947), il III Governo De Gasperi (02.02.1947 - 31.05.1947) e il IV Governo De Gasperi (31.05.1947 - 23.05.1948).
                    Prima considerazione: anche solo da queste scarne informazioni, senza neanche approfondire i motivi che hanno portato agli avvicendamenti dei tre governi, si intuisce come l'attività costituzionale fosse del tutto indipendente da quella dell'esecutivo.
                    Se poi si guarda un po' più  da vicino si scopre che la transizione dal terzo al quarto governo De Gasperi fu particolarmente traumatica. Mentre il passaggio dal secondo al terzo avvenne mantenendo la stessa base parlamentare - furono ambedue governi di unità nazionale ai quali parteciparono anche i partiti di sinistra, comunisti compresi - il quarto De Gasperi fu quello che terminò l'esperienza dei governi di unità nazionale, espulse dall'area governativa le sinistre e cominciò la serie degli esecutivi basati sulla centralità della DC. In particolare il PCI restò escluso per il trentennio successivo: un cambiamento che divenne uno dei tratti caratteristici della vita politica italiana della Prima Repubblica. 
                    Togliatti minacciò sfracelli e proclamò il boicottaggio della Costituente perché  il PCI era stato escluso o, viceversa, De Gasperi emarginò i deputati della sinistra dai lavori dell'Assemblea? No, i lavori proseguirono e portarono alla Costituzione che abbiamo tuttora e questo perché era chiaro a tutti che l'elaborazione della legge fondamentale dello Stato era cosa completamente differente dall'attività governativa: il PCI e il PSI erano esclusi dal governo, ma la cultura dei partiti della sinistra doveva essere lo stesso nella Costituzione, al pari di quella liberale e di quella cattolica.
                    Oggi, invece, il Presidente del Consiglio in carica ripete continuamente che, se gli italiani non approveranno le modifiche costituzionali, lui si dimetterà, attuando un ricatto decisamente fuori luogo e indegno della carica che riveste, aiutato in questo da altre persone altrettanto indegne del ruolo istituzionale che ricoprono. Ricatto che vuole sopperire alla mancanza di possibilità di poter mettere a confronto i due testi per l'evidente inadeguatezza della riforma rispetto al testo attualmente in vigore: solo con la propaganda può vincere il Sì al referendum costituzionale, perché, sul piano dei contenuti, la riforma è, nelle sue questioni essenziali e nello stessa lingua in cui è stata scritta, indifendibile, basta confrontare i due testi e questo appare immediatamente.
                    La distanza dai principi e dalle pratiche della Costituente degli anni Quaranta non è solo in questa commistione che nega nei fatti la separazione dei poteri, ma nel modo stesso in cui le modifiche costituzionali sono state elaborate. L'attuale riforma vorrebbe cambiare in maniera sostanziale la parte seconda, cioè quella sull'ordinamento della Repubblica; si tratta dell'organizzazione complessiva del nostro sistema, non un dettaglio, ma una serie di elementi fondamentali il cui cambiamento trasformerebbe le basi della vita politica del nostro paese. Una trasformazione così radicale dovrebbe essere affrontata da un'Assemblea Costituente eletta a suffragio universale con il sistema proporzionale, perché potessero essere rappresentate tutte le tendenze politiche del nostro paese, come infatti fu nel '46. Invece è stato il prodotto da un Parlamento frutto di una legge elettorale dichiarata incostituzionale e per giunta non proporzionale: mi pare ovvio che da simili premesse sbagliate possano derivare solo conclusioni altrettanto sbagliate.
                    La politicizzazione, nel senso più deteriore, da parte dei promotori della riforma, con tutto il corredo di ingiurie per i partigiani e per i sostenitori del NO in genere, è la logica conseguenza di un percorso partito fin dall'inizio in maniera sbagliata: è un modo per sollevare argomenti che nascondano, come in gioco di prestigio, la reale, e impresentabile, essenza del testo.



                    lunedì 16 maggio 2016

                    Come cambia la Costituzione: l'articolo 69

                    L'articolo 69 è modificato dall'articolo 9 della legge di riforma costituzionale. 


                    1. I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

                    1. I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

                    Questa modifica permetterà di dire che uno dei pregi della riforma sarà quello di diminuire i costi della politica, come se le parole "indennità stabilita dalla legge" non fossero mai esistite: sarebbe bastato cambiare le cifre della legge ordinaria per ottenere lo stesso tipo di risparmio o anche uno di maggiore entità. Tra l'altro il risparmio ottenuto, secondo le cifre del "Fatto Quotidiano" che riporta l'opinione di Lucio Malan, uno dei senatori questori, sarebbe del 9% circa sul bilancio del Senato, perché, naturalmente, continuando ad esistere, mantiene un bilancio. Se si fossero diminuite le indennità di un terzo, per tutti i parlamentari, deputati della Camera compresi, si sarebbe ottenuto lo stesso risparmio: i Deputati sono 630, il doppio dei Senatori. Ma forse i deputati non sarebbero stati contenti e l'effetto propagandistico, "i Senatori non hanno più l'indennità", sarebbe stato sicuramente minore: è bello sapere che il cambiamento costituzionale ha lo stesso valore di uno spot pubblicitario!