giovedì 10 novembre 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 86

L'articolo 86 è modificato dall'articolo 23 della legge di riforma costituzionale. 

  1. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
  2. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
  1. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.
  2. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.

Questo articolo sancisce il declassamento del Presidente del Senato da seconda carica dello Stato a terza e, viceversa, una maggior importanza della Camera dei deputati e del suo presidente, che assurge appunto a seconda carica dello Stato. Questo è del tutto coerente con l'impostazione complessiva della riforma che diminuisce il ruolo di questo ramo del Parlamento: così come il Senato perde importanti funzioni, anche chi lo presiede scende di livello. Dato che il Senato dovrebbe svolgere soprattutto (ma non solo: vedi articolo 70) attività legislativa legata agli enti locali, l'implicita conseguenza è l'idea di una maggiore subordinazione di essi allo Stato centrale, cosa che apparirà in maniera più evidente negli articoli che riguardano il titolo V, cioè quando si definisce il quadro normativo delle Regioni e degli altri organi locali.

Indice degli articoli presi in esame

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