domenica 8 maggio 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 57

Continua l'analisi della nuova Costituzione.


  1. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
  2.  Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
  3. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. 
  4. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

  1. Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. 
  2. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. 
  3. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. 
  4.  La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. 
  5. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma. 
  6. Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio

La versione precedente è chiarissima, anche se leggi distrattamente capisci subito cosa vuole dire, quella nuova molto meno: questa è la prima riflessione.   Poi si può aggiungere che gli italiani all'estero non concorrono all'elezione del Senato, creando così la figura del cittadino elettore di serie B, come ho già detto a proposito dell'articolo 48
Ma procediamo con ordine.
Il primo comma stabilisce il numero: il nuovo Senato ha cento membri, di cui cinque nominati dal Presidente della Repubblica, e questo si capisce, poi cominciano le complicazioni. 
Il secondo e il terzo comma mi pare che dicano che le province di Trento e Bolzano, che continueranno ad esistere (il secondo comma dell'art. 116 la "Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano" è rimasto invariato), eleggeranno due senatori ciascuna, uno fra i componenti dei consigli provinciali ed uno tra i sindaci del territorio. Due è anche il numero minimo di senatori per regione.
Il quarto comma stabilisce come ripartire i senatori tra le regioni sulla base della popolazione di ognuna. 
Il quinto e il sesto comma sono molto più complicati anche perché fanno riferimento a qualcosa che non c'è ancora, cioè la legge che regola come avverrà la nomina/elezione dei nuovi 95 senatori. Intanto, dal quinto comma, si capisce che il Senato avrà una composizione che varierà di anno in anno. Per capire: nel 2010 si è votato alle regionali in 13 regioni, nel 2011 in una, nel 2013 in 4, nel 2014 in 3, nel 2015 in 4 (Fonte: Archivio Storico delle Elezioni Regionali - Ministero dell'Interno). A questo bisognerà aggiungere i sindaci delle varie città, anche loro eletti in tempi non necessariamente coincidenti fra loro e con quelli dei consiglieri regionali: le regioni avranno rappresentanti in Senato le cui nomine e scadenze avverranno in tempi diversi.
Quello che più mi sconcerta è la formulazione assai confusa rispetto alla definizione precisa di chi siano questi senatori. Nel comma 2 è abbastanza chiaramente espresso che per quanto riguarda le province autonome di Trento e Bolzano, si tratta di consiglieri provinciali; perché, per tutte le altre Regioni, che tra l'altro costituiscono la norma rispetto all'eccezione del Trentino Alto-Adige, non è espresso, almeno con altrettanta chiarezza, lo stesso? E inoltre, per quale strana idea di ordine e di logica, prima si tratta un caso particolare, le province autonome del Trentino, e poi il caso generale, tutte le altre regioni d'Italia? E perché in maniera così poco chiara? Il massimo di ambiguità è l'ultima frase dell'ultimo comma: io proprio non riesco a capirne il significato, ma forse solo perché sono molto meno intelligente dei componenti della commissione che ha elaborato questo capolavoro di prosa giuridica. 
Se devo invece avere una maggior autostima, sospetto che l'ambiguità e l'oscurità siano il prodotto di una mescolanza, in proporzioni più o meno uguali, di scarsa padronanza della lingua e ricerca di margini di manovra da utilizzare alla bisogna: insomma un "porcellum" in versione costituzionale.
Complessivamente, alla fine della lettura del nuovo articolo 57, se non abiti in Trentino, non riesci a capire come saranno eletti i senatori, a parte sapere che non sarà più attraverso il suffragio universale. Anche qui aspetto lumi dai soliti sostenitori "delle magnifiche sorti e progressive".

2 commenti:

  1. Sono un'insegnante di diritto pertanto è mio compito e dovere spiegare la " riforma costituzionale "; però mi sono incartata e francamente sono in difficoltà.......non so come farò a con i miei studenti.......Cordiali saluti G. C.

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    1. Ti capisco, un lavoraccio, intendo spiegare 'sta roba. Io partirei proprio dalla difficoltà a comprendere un testo legislativo che nella sua versione originaria era molto più chiaro, e lo era programmaticamente, nel senso che la chiarezza espositiva veniva vista come un elemento di democrazia. Dato che questa riforma di fatto tende alla verticalizzazione, o, come direbbe Scalfari, all'oligarchia, a ciò corrisponde una maggior oscurità di linguaggio. Comunque in bocca al lupo!

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