Continua l'analisi della nuova Costituzione.
L' Art. 2. (Composizione ed elezione del Senato della Repubblica) della legge costituzionale Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione, recita nel primo comma: "1. L'articolo 57 della Costituzione e' sostituito dal seguente", cioè da quanto si legge nella colonna a destra della tabella
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La versione precedente è chiarissima, anche se leggi distrattamente capisci subito cosa vuole dire, quella nuova molto meno: questa è la prima riflessione. Poi si può aggiungere che gli italiani all'estero non concorrono all'elezione del Senato, creando così la figura del cittadino elettore di serie B, come ho già detto a proposito dell'articolo 48.
Ma procediamo con ordine.
Il primo comma stabilisce il numero: il nuovo Senato ha cento membri, di cui cinque nominati dal Presidente della Repubblica, e questo si capisce, poi cominciano le complicazioni.
Il secondo e il terzo comma mi pare che dicano che le province di Trento e Bolzano, che continueranno ad esistere (il secondo comma dell'art. 116 la "Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano" è rimasto invariato), eleggeranno due senatori ciascuna, uno fra i componenti dei consigli provinciali ed uno tra i sindaci del territorio. Due è anche il numero minimo di senatori per regione.
Il quarto comma stabilisce come ripartire i senatori tra le regioni sulla base della popolazione di ognuna.
Il quinto e il sesto comma sono molto più complicati anche perché fanno riferimento a qualcosa che non c'è ancora, cioè la legge che regola come avverrà la nomina/elezione dei nuovi 95 senatori. Intanto, dal quinto comma, si capisce che il Senato avrà una composizione che varierà di anno in anno. Per capire: nel 2010 si è votato alle regionali in 13 regioni, nel 2011 in una, nel 2013 in 4, nel 2014 in 3, nel 2015 in 4 (Fonte: Archivio Storico delle Elezioni Regionali - Ministero dell'Interno). A questo bisognerà aggiungere i sindaci delle varie città, anche loro eletti in tempi non necessariamente coincidenti fra loro e con quelli dei consiglieri regionali: le regioni avranno rappresentanti in Senato le cui nomine e scadenze avverranno in tempi diversi.
Quello che più mi sconcerta è la formulazione assai confusa rispetto alla definizione precisa di chi siano questi senatori. Nel comma 2 è abbastanza chiaramente espresso che per quanto riguarda le province autonome di Trento e Bolzano, si tratta di consiglieri provinciali; perché, per tutte le altre Regioni, che tra l'altro costituiscono la norma rispetto all'eccezione del Trentino Alto-Adige, non è espresso, almeno con altrettanta chiarezza, lo stesso? E inoltre, per quale strana idea di ordine e di logica, prima si tratta un caso particolare, le province autonome del Trentino, e poi il caso generale, tutte le altre regioni d'Italia? E perché in maniera così poco chiara? Il massimo di ambiguità è l'ultima frase dell'ultimo comma: io proprio non riesco a capirne il significato, ma forse solo perché sono molto meno intelligente dei componenti della commissione che ha elaborato questo capolavoro di prosa giuridica.
Se devo invece avere una maggior autostima, sospetto che l'ambiguità e l'oscurità siano il prodotto di una mescolanza, in proporzioni più o meno uguali, di scarsa padronanza della lingua e ricerca di margini di manovra da utilizzare alla bisogna: insomma un "porcellum" in versione costituzionale.
Complessivamente, alla fine della lettura del nuovo articolo 57, se non abiti in Trentino, non riesci a capire come saranno eletti i senatori, a parte sapere che non sarà più attraverso il suffragio universale. Anche qui aspetto lumi dai soliti sostenitori "delle magnifiche sorti e progressive".
Sono un'insegnante di diritto pertanto è mio compito e dovere spiegare la " riforma costituzionale "; però mi sono incartata e francamente sono in difficoltà.......non so come farò a con i miei studenti.......Cordiali saluti G. C.
RispondiEliminaTi capisco, un lavoraccio, intendo spiegare 'sta roba. Io partirei proprio dalla difficoltà a comprendere un testo legislativo che nella sua versione originaria era molto più chiaro, e lo era programmaticamente, nel senso che la chiarezza espositiva veniva vista come un elemento di democrazia. Dato che questa riforma di fatto tende alla verticalizzazione, o, come direbbe Scalfari, all'oligarchia, a ciò corrisponde una maggior oscurità di linguaggio. Comunque in bocca al lupo!
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