sabato 7 maggio 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 55

L'articolo 55 è quello iniziale della seconda parte della Costituzione, relativa all'ordinamento della repubblica,  in cui si stabiliscono le prerogative del Parlamento. Qui le variazioni sono, ovviamente, molto massicce,  dovendo ridefinire il ruolo del Senato. 
L'articolo originale è costituito da due soli commi molto chiari, che vengono mantenuti inalterati anche nella nuova formulazione, dove risultano essere il primo e l'ultimo.


1. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.































2. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
  1. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
  2. Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. 
  3. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. 
  4. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo. 
  5. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato. 
  6. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

L'articolo della nuova legge che definisce il cambiamento è il numero 1.
Iniziamo l'esame dei quattro nuovi commi aggiunti. 
Il secondo comma della nuova Costituzione sembra introdurre esplicitamente il criterio delle quote rosa in Costituzione. Non ho niente in contrario, nella sostanza, al fatto che un maggior numero di donne, anche oltre a qualsiasi quota, acceda a ruoli dirigenziali di qualsiasi tipo, ingresso in Parlamento compreso, ho qualche dubbio, invece, sulle cosiddette "quote rosa" e in più ho un ulteriore dubbio sul fatto che ciò possa / debba essere introdotto nel testo costituzionale, che, secondo me, ha come centro il "cittadino", di cui mi scuso per la declinazione maschile, ma non dovrebbe avere nessuna articolazione, dovrebbe essere una pura forma. In sostanza, anche nell'ipotesi che si volessero stabilire delle quote, io credo che andrebbero inserite nella legge ordinaria e non nella Costituzione, soprattutto nell'auspicabile speranza che diventino obsolete nel più breve tempo possibile, per sopraggiunta inutilità, e quindi possano essere abrogate.
Il terzo comma ne sposta qui uno che nel testo originale sarebbe nell'articolo 67 dove è riferito a tutti i membri del Parlamento, mentre nel testo modificato riguarda solo i deputati della Camera: i Senatori non rappresentano più la Nazione. Immagino che questo sia perché sono rappresentanti locali, ma allora, quando, nei casi previsti, i membri del Parlamento si riuniscono in seduta comune una parte di essi non rappresenta la Nazione? Mi sembra stranezza: magari, qualche articolo successivo la risolve. 
Il quarto comma comincia con un'affermazione, "Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo" che mi sconcerta perché non ne capisco il senso. Se vuol dire che la Camera vota la fiducia, allora c'è già l'articolo 94, anche nel nuovo testo,  che lo afferma esplicitamente, e quindi non capisco la ripetizione, e se non è questo, allora che cos'è questo "rapporto di fiducia"? Attendo fautori del cambiamento che mi spieghino anche questo punto. Gli altri elementi sono stati introdotti per differenziare i diversi ruoli che dovranno avere i due rami del Parlamento e la camera dei Deputati in particolare, che rimane l'unico organo rappresentativo che può controllare l'operato del Governo. Come dire, meno controllori ho, meglio lavoro: un'idea molto alla moda fra i neogovernanti attuali, ai quali la vecchia bilancia dei poteri non piace molto.
Ma le note più dolenti arrivano con il comma successivo, il quinto, che definisce le prerogative del nuovo Senato. Qui il cittadino non appartenente alla casta e poco avvezzo al linguaggio giuridico, comincia a perdersi. Cosa significa che il Senato "esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica"? Quali sono questi enti? In quale modo esercita un raccordo fra essi e lo Stato? Il cittadino comune brancola. La cosa deve essere molto importante perché viene ripetuta tale e quale anche nella frase successiva, dove questa funzione di raccordo si esercita anche nei confronti dell'Unione Europea. 
Anche il resto delle attribuzioni del Senato non sono molto chiare e sembra che facciano assumere a questo organo compiti di natura amministrativa o di controllo su di essa ("Valuta [...] l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine [...]"). 
Rimane al Senato, che ha perso la funzione legislativa, la possibilità di concorrere ad essa in alcuni casi: si rimanda, però, ad altre norme costituzionali che spero di incontrare successivamente, nel qual caso metterò i rimandi qui.
L'impressione complessiva è in primo luogo di opacità: l'articolo originario è chiarissimo, il nuovo no, e questo credo sia un difetto fondamentale: la Costituzione deve essere chiara e comprensibile a chiunque sappia leggere ed abbia la cultura che viene dall'istruzione obbligatoria. Così era con quella del '48, che ebbe anche un processo di revisione linguistica proprio a questo scopo, e il confronto tra le due versioni dell'art. 55 è assolutamente impietoso: il vecchio testo era incomparabilmente meglio. Io ritengo che la questione della leggibilità e della chiarezza della Costituzione non sia solo una importante questione culturale, ma una questione squisitamente politica: rendere comprensibile a tutti la legge fondamentale dello Stato, significa credere nell'importanza dei cittadini come soggetti politici e non considerarli solo come pubblico votante da convincere con la retorica della propaganda in caso di elezioni.
Ne ho analizzati solo due ma per ora è e 2 a 0 per Calamandrei, Terracini e tutti gli altri.

2 commenti:

  1. Perfettamente d'accordo su tutto. Posso aggiungere che la parola "raccordo" non ha per ora un significato politico certo (esiste nel linguaggio burocratico), come rappresentare la Nazione, non si capisce cosa voglia dire. Sulle quote rosa non sono d'accordo con te ma non mi sembra un punto fondamentale, e peraltro non vorrei che fosse stato introdotto per far digerire il resto.

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  2. Cara Paola ti ringrazio per l'attenzione. Per quanto riguarda il rappresentare la Nazione, però, ho poi scoperto (la fretta fa sbagliare), che anche il testo precedente, art 67, lo prevede e quindi ho dovuto rivedere quello che avevo scritto. Spero non succeda più: adesso procederò più lentamente e controllando meglio prima di pubblicare.
    Sulle quote rosa sono molto dubbioso anch'io: non so cosa sia meglio, però rimango abbastanza convinto che non dovrebbero essere inserite nella Costituzione, dove penso che abbiano proprio la funzione che pensi tu: fuffa propagandistica.

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