L'articolo 60 è modificato dall'art 4 della legge di riforma costituzionale.
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Coerentemente con il cambiamento del sistema di votazione per il Senato, che, come abbiamo visto, non è più eletto a suffragio universale e dipende dai parlamenti regionali, anche la sua durata non può più essere definita a priori: è un Senato i cui membri cambiano in parte ogni anno a seconda della regione e/o della città di provenienza (vedi articolo 57 e articolo 58).
Non avendo il Senato una durata non può essere neanche prorogato: è un'istituzione molto particolare, altro che abolizione!
In ogni caso, forse anche perché qui bastava solo modificare alcune parti dei due commi, il testo è comprensibile: è già qualcosa.