domenica 29 maggio 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 71

L'articolo 71 è modificato dall'articolo 11  della legge di riforma costituzionale. 


  1. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
  2. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
  1. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
  2. Il Senato della Repubblica può,  con  deliberazione  adottata  a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal  caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del  Senato  della Repubblica.
  3. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.  La discussione e la  deliberazione  conclusiva sulle proposte di legge  d'iniziativa popolare  sono  garantite  nei tempi,  nelle  forme  e  nei   limiti   stabiliti   dai regolamenti parlamentari.
  4. Al  fine  di  favorire  la  partecipazione  dei  cittadini  alla determinazione delle politiche  pubbliche,  la  legge  costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme  di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe  le  Camere  sono disposte le modalità di attuazione

L'articolo 71 si occupa dell'iniziativa legislativa, cioè stabilisce quali siano gli organi preposti a proporre le leggi.
Il primo comma non subisce nessuna variazione, cioè la facoltà di proporre le leggi rimane agli stessi organi che l'avevano in precedenza: il Governo e ciascun parlamentare dei due rami del Parlamento, quindi ai Senatori rimane la possibilità di proporre una legge.
Il secondo comma inserisce a questo proposito, però, una limitazione: il disegno di legge di un senatore, deve, per passare all'esame della Camera dei Deputati, essere accompagnato da una delibera a maggioranza assoluta dei componenti (almeno 51, visto che in tutto sono 100), che è una condizione che non credo sarà facilissima da raggiungere anche solo per motivazioni logistiche (i Senatori sono tali, per così dire, a mezzo servizio: vedi articolo 57) prima ancora di quelle politiche.
Il terzo comma triplica il numero dei cittadini che sono necessari per la presentazione di una legge di iniziativa popolare, poi indora la pillola introducendo la garanzia della deliberazione su di esse che però è legata ai regolamenti parlamentari, quindi senza nessuna certezza effettiva: non sarebbe stato difficile dire, come si fa al secondo comma per l'iniziativa legislativa del Senato, "entro sei mesi", per esempio. E' ovvio che il non averlo puntualizzato permette di gestire in senso propagandistico la cosa, tanto niente è ancora definito, mentre è comunque stabilito che il numero dei firmatari triplichi.
Il quarto comma, del tutto nuovo,  introduce la possibilità dei "referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche nelle formazioni sociali" ma, oltre ad essere assai poco chiaro (cosa sono, per esempio, le "formazioni sociali"?), rimanda ad una successiva legge per l'attuazione di ciò.
Dall'analisi si rafforza l'idea di un Senato che, lungi dall'essere abolito o occuparsi solo delle regioni, continua ad esistere, ma in posizione subordinata. In compenso per le leggi di iniziativa popolare, che dall'inizio della Repubblica finora non sono mai state discusse in nessuna legislatura,  si triplica il numero dei firmatari, rendendo così più difficile la loro presentazione e non si capisce il perché: il Parlamento si trova impossibilitato a lavorare per l'eccesso di leggi di iniziativa popolare presentate nel corso del tempo? Poi c'è un demagogica garanzia di discussione parlamentare che però è rimandata al futuro: la sostanza è un minor potere dei cittadini rispetto a prima, poi si vedrà. Ma questa mi sembra una costante di questo processo di revisione costituzionale, letto in parallelo alla revisione della legge elettorale, il cosiddetto "Italicum": la tendenza mi sembra essere quella della diminuzione del potere dei cittadini, una diminuzione della democrazia del tutto in sintonia con il processo di verticalizzazione del potere che sta attraversando l'intera nostra società e che sta progressivamente riducendo, per esempio, i diritti dei lavoratori ovunque nei luoghi di lavoro.


mercoledì 25 maggio 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 70

L'articolo 70 è modificato dall'articolo 10 della legge di riforma costituzionale.
Metto qui i commenti perché mi rendo conto che leggersi tutto può essere un po' faticoso. La prima cosa da dire è che il Senato non sparisce, mantiene delle competenze (vedi sotto per i dettagli) anche sul piano nazionale, ma risulta messo in secondo piano rispetto alla camera dei Deputati, con un ruolo non chiaro e che presumibilmente, per quanto riguarda la formazione delle leggi, è molto probabile che, al contrario di quello che viene sbandierato, produca lungaggini e difficoltà.
Il modo in cui è scritto, con 13 rimandi ad altri commi di altri articoli, rende la comprensione effettiva del testo assai complicata e quindi cade uno di quegli elementi di democrazia reale che è la possibilità, per il cittadino medio, di comprendere facilmente almeno la base del sistema giuridico, cioè, appunto, la Costituzione: il fatto che sia scritta male non è una semplice questione di eleganza formale (c'è addirittura il termine "periodo" al posto di "comma", immagino sia una svista), ma una garanzia di trasparenza e la possibilità di esercitare un controllo anche da parte del cittadino e non solo da parte di un tecnico.


  1. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
  1. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della  Costituzione  e  le altre leggi costituzionali, e soltanto per  le  leggi  di attuazione delle  disposizioni  costituzionali concernenti  la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che  determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo,  le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane  e  le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per  la legge che stabilisce le norme generali, le forme e  i  termini della partecipazione dell'Italia alla  formazione  e all'attuazione  della normativa e delle  politiche dell'Unione  europea,  per  quella  che determina  i casi  di  ineleggibilità  e  di  incompatibilità  con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e  per  le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119,  sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi  approvate  a norma del presente comma.
  2. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
  3. Ogni disegno di  legge  approvato  dalla  Camera dei  deputati  è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro  dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti,  può disporre di  esaminarlo.  Nei  trenta  giorni successivi  il   Senato   della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva.  Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o  sia inutilmente decorso il  termine per  deliberare, ovvero  quando  la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva,  la  legge può essere promulgata.
  4. L'esame  del  Senato  della  Repubblica  per  le leggi  che  danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i  medesimi  disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei  suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
  5. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma,  approvati dalla  Camera  dei deputati, sono  esaminati   dal   Senato   della Repubblica, che  può  deliberare proposte  di  modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
  6. I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le  norme  dei  rispettivi regolamenti.
  7. Il Senato  della  Repubblica  può,  secondo quanto previsto  dal proprio  regolamento, svolgere   attività   conoscitive,   nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.

Nell'articolo 70, il primo della sezione sulla Formazione delle leggi, le cose si complicano molto. Nel primo comma ci sono ben 11 riferimenti ad altri articoli: è opportuno che un articolo della Costituzione sia scritto in questo modo? Come una legge ordinaria o un regolamento, ammesso, e non concesso, che ciò vada bene per la scrittura delle leggi ordinarie?  E' giusto che il cittadino debba sottoporsi ad una fatica di tipo tecnico per capire cosa significa, neanche un intero articolo, semplicemente il primo comma di un articolo? A me pare che questo sia avvenuto perché questa riforma è figlia di un atteggiamento assai poco costituzionale, cioè senza l'ampia condivisione che sarebbe necessaria in questi casi, con una fortissima ingerenza del governo in carica, che ne ha fatto, per la stessa voce del Presidente del Consiglio, un elemento fondamentale della propria azione, cosa che ha costretto il dibattito nelle secche della polemica politica spicciola.
Una riforma costituzionale che prevede di ridisegnare l'ordinamento della Repubblica, come si propone questa, avrebbe dovuto essere stata fatta da un'assemblea costituzionale, eletta con il metodo proporzionale, in modo da rappresentare in maniera equa le culture politiche del nostro Paese, come è avvenuto per quella attualmente in vigore.
Ma proviamo a capire il testo. Di norma le leggi sono approvate solo dalla Camera dei deputati (comma 2), però ci sono molti casi in cui entra in gioco anche il Senato e sono:
  • le leggi di revisione della  Costituzione  e  le altre leggi costituzionali: questo sembra abbastanza chiaro;
  • "e soltanto per  le  leggi  di attuazione delle  disposizioni  costituzionali concernenti  la tutela delle minoranze linguistiche", invece, cosa significa? Individua delle specifiche norme o è una condizione che si applica a quanto dice dopo (altro quesito per quelli dei comitati per il Sì)? Perchè "soltanto"?
  •  i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71
  • le leggi che  determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo,  le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane  e  le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni
  • la legge che stabilisce le norme generali, le forme e  i  termini della partecipazione dell'Italia alla  formazione  e all'attuazione  della normativa e delle  politiche dell'Unione  europea
  • [la legge] che determina  i casi  di  ineleggibilità  e  di  incompatibilità  con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma;
le leggi di cui agli articoli 
  • 57, sesto comma, cioè quello che riguarda la legge per l'elezione dei Senatori;
  • 80, secondo periodo: è interessante l'introduzione del termine "periodo", invece di "comma". Non solo ci si riferisce ad altri articoli, anzi a parti di altri articoli, ma si utilizza un sinonimo meno tecnico, per motivi del tutto imperscrutabili (stiamo parlando della Costituzione: la legge fondamentale dello Stato). In ogni caso l'articolo 80 è quello che si riferisce alle leggi di ratifica dei trattati con l'Unione europea;
  • 114, terzo comma: riguarda Roma capitale d'Italia e il suo "ordinamento";
  • 116, terzo comma: riguarda ulteriori forme di autonomia in campi specifici ottenibili dalle altre regioni;
  • 117, quinto e nono comma: il 5 riguarda la possibilità delle province autonome di Trento e Bolzano di partecipare direttamente alle decisione dell'Unione europea e il 9 riguarda gli accordi che le Regioni possono fare con altri Stati e/o regioni di altri Stati;
  • 119,  sesto comma: riguarda i prestiti che possono fare Comuni o Città metropolitane. Quindi in questi casi i Comuni devono, ogni volta, immagino, aspettare una legge bicamerale?
  • 120, secondo comma: che stabilisce che il governo può sostituirsi agli organi locali ed escluderne i titolari in caso di grave dissesto;
  • 122, primo comma: che si occupa dei casi di ineleggibilità agli organi locali, dei compensi dei consiglieri e di "promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza";
  • 132, secondo comma: riguarda la possibilità dei Comuni di cambiare Regione.
E abbiamo visto solo il primo e il secondo comma: dal bicameralismo perfetto al bicameralismo farraginoso. Il Senato non solo non sparisce, ma renderà presumibilmente molto complicata la formazione delle leggi in tutti i casi in cui si debba stabilire se sono di sua competenza oppure no.
Il terzo comma permette al Senato il riesame di ogni legge che la Camera elabora, una sorta di compensazione del potere legislativo perduto. Può proporre modifiche che la Camera può integrare oppure no.
Il quarto stabilisce che, quando il Parlamento, su proposta del governo (vedi articolo 117) si sostituisce alla Regione per legiferare su argomenti di preminente interesse nazionale, questo deve avvenire secondo i tempi e i modi che il comma stabilisce. Faccio notare che il Senato riunisce 95 persone che svolgono già un ruolo come consigliere regionale o come sindaco: sarà possibile rispettare i tempi ravvicinati (dieci giorni) imposti da queste norme? Sarà possibile avere il numero legale e un dibattito serio dovendo coordinare 95 persone che svolgono già un compito? A me sembra abbastanza ovvio che questa operazione è un modo surrettizio di depotenziare Regioni e Senato: metterli in condizioni di non riuscire a esaminare le leggi, oppure costringerli a farlo in maniera frettolosa.
Il quinto comma si riferisce alla legge di bilancio del governo, che il Senato non approva, ma sulla quale può proporre modifiche: una specie di graziosa concessione.
Il sesto pone le questioni di competenza, che immagino frequenti, nelle mani dei soli presidenti delle due camere.
Il settimo, e ultimo comma, dà la possibilità al Senato di esprimere opinioni, perché di fatto dice questo, su quello che fa la Camera dei Deputati: devo dedurre che io, che non sarò Senatore, non potrò farlo? L'ironia è perché non ne capisco il senso.
Le considerazioni le ho messe all'inizio per evitarvi di leggere tutto se non ne avete voglia.

martedì 24 maggio 2016

Come cambia la Costituzione: alcune note storiche

La Costituzione attuale è  in vigore dall'inizio del 1948 ed è stata elaborata dall'assemblea costituzionale eletta il 2 giugno del 1946.

Naturalmente, nello stesso periodo ci fu un governo in carica, anzi, più di uno, che dovettero operare nella difficile situazione del secondo dopoguerra. Essi furono il II Governo De Gasperi (13.07.1946 - 28.01.1947), il III Governo De Gasperi (02.02.1947 - 31.05.1947) e il IV Governo De Gasperi (31.05.1947 - 23.05.1948).
Prima considerazione: anche solo da queste scarne informazioni, senza neanche approfondire i motivi che hanno portato agli avvicendamenti dei tre governi, si intuisce come l'attività costituzionale fosse del tutto indipendente da quella dell'esecutivo.
Se poi si guarda un po' più  da vicino si scopre che la transizione dal terzo al quarto governo De Gasperi fu particolarmente traumatica. Mentre il passaggio dal secondo al terzo avvenne mantenendo la stessa base parlamentare - furono ambedue governi di unità nazionale ai quali parteciparono anche i partiti di sinistra, comunisti compresi - il quarto De Gasperi fu quello che terminò l'esperienza dei governi di unità nazionale, espulse dall'area governativa le sinistre e cominciò la serie degli esecutivi basati sulla centralità della DC. In particolare il PCI restò escluso per il trentennio successivo: un cambiamento che divenne uno dei tratti caratteristici della vita politica italiana della Prima Repubblica. 
Togliatti minacciò sfracelli e proclamò il boicottaggio della Costituente perché  il PCI era stato escluso o, viceversa, De Gasperi emarginò i deputati della sinistra dai lavori dell'Assemblea? No, i lavori proseguirono e portarono alla Costituzione che abbiamo tuttora e questo perché era chiaro a tutti che l'elaborazione della legge fondamentale dello Stato era cosa completamente differente dall'attività governativa: il PCI e il PSI erano esclusi dal governo, ma la cultura dei partiti della sinistra doveva essere lo stesso nella Costituzione, al pari di quella liberale e di quella cattolica.
Oggi, invece, il Presidente del Consiglio in carica ripete continuamente che, se gli italiani non approveranno le modifiche costituzionali, lui si dimetterà, attuando un ricatto decisamente fuori luogo e indegno della carica che riveste, aiutato in questo da altre persone altrettanto indegne del ruolo istituzionale che ricoprono. Ricatto che vuole sopperire alla mancanza di possibilità di poter mettere a confronto i due testi per l'evidente inadeguatezza della riforma rispetto al testo attualmente in vigore: solo con la propaganda può vincere il Sì al referendum costituzionale, perché, sul piano dei contenuti, la riforma è, nelle sue questioni essenziali e nello stessa lingua in cui è stata scritta, indifendibile, basta confrontare i due testi e questo appare immediatamente.
La distanza dai principi e dalle pratiche della Costituente degli anni Quaranta non è solo in questa commistione che nega nei fatti la separazione dei poteri, ma nel modo stesso in cui le modifiche costituzionali sono state elaborate. L'attuale riforma vorrebbe cambiare in maniera sostanziale la parte seconda, cioè quella sull'ordinamento della Repubblica; si tratta dell'organizzazione complessiva del nostro sistema, non un dettaglio, ma una serie di elementi fondamentali il cui cambiamento trasformerebbe le basi della vita politica del nostro paese. Una trasformazione così radicale dovrebbe essere affrontata da un'Assemblea Costituente eletta a suffragio universale con il sistema proporzionale, perché potessero essere rappresentate tutte le tendenze politiche del nostro paese, come infatti fu nel '46. Invece è stato il prodotto da un Parlamento frutto di una legge elettorale dichiarata incostituzionale e per giunta non proporzionale: mi pare ovvio che da simili premesse sbagliate possano derivare solo conclusioni altrettanto sbagliate.
La politicizzazione, nel senso più deteriore, da parte dei promotori della riforma, con tutto il corredo di ingiurie per i partigiani e per i sostenitori del NO in genere, è la logica conseguenza di un percorso partito fin dall'inizio in maniera sbagliata: è un modo per sollevare argomenti che nascondano, come in gioco di prestigio, la reale, e impresentabile, essenza del testo.



lunedì 16 maggio 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 69

L'articolo 69 è modificato dall'articolo 9 della legge di riforma costituzionale. 


  1. I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

  1. I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Questa modifica permetterà di dire che uno dei pregi della riforma sarà quello di diminuire i costi della politica, come se le parole "indennità stabilita dalla legge" non fossero mai esistite: sarebbe bastato cambiare le cifre della legge ordinaria per ottenere lo stesso tipo di risparmio o anche uno di maggiore entità. Tra l'altro il risparmio ottenuto, secondo le cifre del "Fatto Quotidiano" che riporta l'opinione di Lucio Malan, uno dei senatori questori, sarebbe del 9% circa sul bilancio del Senato, perché, naturalmente, continuando ad esistere, mantiene un bilancio. Se si fossero diminuite le indennità di un terzo, per tutti i parlamentari, deputati della Camera compresi, si sarebbe ottenuto lo stesso risparmio: i Deputati sono 630, il doppio dei Senatori. Ma forse i deputati non sarebbero stati contenti e l'effetto propagandistico, "i Senatori non hanno più l'indennità", sarebbe stato sicuramente minore: è bello sapere che il cambiamento costituzionale ha lo stesso valore di uno spot pubblicitario!

Come cambia la Costituzione: l'articolo 67

L'articolo 67 è modificato dall'articolo 8 della legge di riforma costituzionale. 


  1. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

  1. I membri del Parlamento esercitano  le  loro  funzioni senza vincolo di mandato.

I membri del Senato non rappresentano più la Nazione, come già sembrava dal comma 3 dell'articolo 55. Continuo a domandarmi come verrà risolta questa disparità nel momento in cui le due Camere dovranno svolgere "collettivamente" la funzione legislativa (vedi articolo 70) e presumo che non avrò risposta.
Per il resto permane la possibilità per ogni membro del Parlamento di essere autonomo rispetto ai cittadini che lo hanno eletto. In sostanza poteva prima, e potrà anche in seguito, cambiare partito e/o schieramento durante la legislatura. Visto il continuo passare da un partito all'altro forse questo punto avrebbe dovuto essere ripensato, ma così non è stato, immagino perché le questioni morali sono l'ultima delle preoccupazione dei nostri attuali riformatori della Costituzione.


giovedì 12 maggio 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 66

L'articolo 66 è modificato dall'articolo 7 della legge di riforma costituzionale. 


  1. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

  1. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
  2. Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione  dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente  decadenza  da senatore.

Come si diceva a proposito del comma 5 dell'articolo 57, il Senato avrà una composizione che varierà ogni anno perché dovrà adeguarsi ai tempi delle cariche elettive locali che non sono tutte in fase tra loro (vedi: Archivio Storico delle Elezioni Regionali - Ministero dell'Interno). Si passa dal bicameralismo paritario al bicameralismo "gerarchico": la Camera dei deputati avrà il ruolo più importante e il Senato, perché non più eletto a suffragio universale (vedi articolo 58) e anche per la sua composizione ballerina, risulterà essere il ramo del parlamento di serie B con buona pace di ogni federalismo. Senza considerare il fatto che non si capisce come un consigliere regionale, o un sindaco, possa recarsi a Roma, fra l'altro coordinandosi con gli altri 94 che, come lui, immagino avranno impegni sul territorio che sicuramente saranno sentiti come preminenti rispetto a quelli nazionali: un vero pateracchio!
Anche su questo attendo spiegazioni dai preparatissimi propagandisti porta a porta del Sì al referendum.

mercoledì 11 maggio 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 64

L'articolo 64 è modificato dall'articolo 6 della legge di riforma costituzionale. 


  1. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
  3. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
  4. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

  1. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  2. I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina  lo statuto delle opposizioni.
  3. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
  4. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
  5. I membri del Governo hanno diritto, e se  richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni  volta che lo richiedono.
  6. I membri del Parlamento  hanno  il  dovere  di  partecipare  alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni 

Per ora l'articolo 64 sembra l'unico che sembra migliorare il testo originale, per esempio attraverso un richiamo ai doveri (comma 6). Il cambiamento maggiore si ha nel nuovo comma 2, apparentemente anche questo migliorativo, anche se non si riesce a capire cosa significhi disciplinare "lo statuto delle opposizioni": sembrerebbe che un intero comma comprensibile sia troppo, almeno metà deve contenere qualche frase sibillina o di non immediata comprensione. Ma sicuramente gli entusiasti propagandisti porta a porta che ci sono stati annunciati ce lo sapranno spiegare: io sono qui che li aspetto per chiedere questo e altro.

martedì 10 maggio 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 63

L'articolo 63 è modificato dall'articolo 5 delle legge di riforma costituzionale che inserisce un nuovo comma tra i due che costituiscono il testo originario.

  1. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.







  1. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati
  1. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
  2. Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.
  3. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati

Il fatto che i componenti del nuovo Senato provengano dai consigli regionali e/o comunali (vedi articolo 57), e quindi possano avere in essi cariche o ruoli non compatibili con l'attività in Senato, costituisce la questione che il secondo comma, quello aggiunto, affronta. Il modo in cui lo fa, però, è un po' particolare, perché, leggendo attentamente, non si capisce cosa voglia dire, per esempio, "l'elezione o la nomina". "Eleggere" qualcuno significa sceglierlo attraverso una procedura di voto, è un processo che va dal basso verso l'alto: i cittadini eleggono i rappresentanti, i membri di un'assemblea eleggono il presidente, e così via. "Nominare", invece, prevede che un organo superiore, che ne abbia facoltà, dia un incarico di qualche tipo a qualcuno, quindi un processo che va dall'alto verso il basso. Insomma procedure opposte, non esattamente equivalenti, quindi io mi chiedo, e non so rispondermi,  a cosa ci si stia riferendo quando si parla di "elezione o nomina alle cariche [...]". Non stiamo parlando di una circolare o di una legge ordinaria, stiamo parlando della legge fondamentale dello Stato: si hanno dubbi leggendo la versione "vecchia"?
Ma l'ambiguità continua. Cosa significa "l'elezione o la nomina possono essere limitate"? Che cos' è una nomina o un'elezione "limitata"? Una nomina a metà? Un'elezione in parte?
Una elezione o una nomina, trascurando il fatto che sono procedure opposte, danno comunque un esito di tipo 1 o 0: o si è, o non si è, eletti o nominati, cosa significa quella "limitazione"?
Probabilmente, ma vado a libera interpretazione, il secondo comma vuole dire che l'elezione o la nomina devono essere compatibili con il ruolo che l'eletto (o il nominato) svolge nell'organo locale, ma perché dirlo in maniera poco chiara? Il mio sospetto è che una maggiore ambiguità permetta un maggior spazio di manovra, ma in questo modo si sacrifica un elemento fondamentale, cioè la chiarezza e la trasparenza, che dovrebbe essere la base minima per un testo costituzionale ben scritto, ai giochi di corridoio di piccolo cabotaggio: un po' triste, per usare un'espressione enormemente attenuata.

[nota del 10 settembre 2016:

In un'intervista a "La Stampa" del 6 settembre 2016 la ministra Boschi, firmataria della legge di riforma costituzionale, risponde ad una domanda proprio sull'ambiguità tra nomina ed elezione.
Riporto la parte che interessa mentre l'intervista integrale, a cura di Jacopo Iacoboni si può leggere qui: Boschi: l’Italicum può cambiare ma è slegato dal referendum.

Ecco il testo della domanda e la risposta di Boschi
C’è un’ambiguità di fondo su come saranno scelti i senatori. Saranno “designati” o saranno “eletti”? Andrà scritta una legge elettorale ad hoc per il Senato, ma sarà molto problematico.

«I nuovi senatori saranno consiglieri regionali e sindaci. E loro sono eletti dai cittadini, non nominati. All’interno dei consiglieri e dei sindaci, si dovrà decidere chi andrà a rappresentare il territorio in Senato. Ed è vero che saranno i consigli regionali a dover stabilire chi, ma in conformità a quello che i cittadini voteranno quando si vanno a rinnovare i consigli regionali. Servirà una legge elettorale che questo Parlamento dovrà approvare per il nuovo Senato. Nel frattempo c’è comunque una norma transitoria di chiusura del sistema, perché possa funzionare comunque la riforma fin tanto che non sarà approvata la legge sul nuovo Senato. Io però mi auguro che possa essere approvata da questa legislatura come ci siamo impegnati a fare. Un Senato che rappresenta i territori simile a quello disegnato dalla riforma esiste anche in altre importanti democrazie, Germania, Austria, Francia, per esempio».

Io continuo a non capire, anche se è sicuramente colpa della mia scarsa intelligenza. In ogni caso mi sarei aspettato una maggior chiarezza da chi la riforma l'ha scritta, o no?]

Come cambia la Costituzione : l'articolo 62

La soppressione del terzo comma dell'articolo 62 è attuata dal terzo comma  dall'articolo 38 della legge di riforma costituzionale.

  1. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
  2. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
  3. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
  1. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
  2. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

La modifica sottolinea la differenza di raggio d'azione che ci sarà tra i due rami del Parlamento. Il Senato si occuperà di questioni diverse, per ora non molto chiare (vedi quinto comma dell'articolo 55), rispetto alla Camera dei Deputati, e quindi non è più necessario, in caso di convocazione straordinaria di una delle Camere che ci sia la convocazione automatica dell'altra.

lunedì 9 maggio 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 61

L'articolo 61 è modificato dal terzo comma dall'articolo 38 della legge di riforma costituzionale.  

  1. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
  2. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
  1. L'elezione della nuova Camera dei  deputati  ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione. 
  2. Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.

Altro articolo che viene modificato per eliminare i riferimenti al Senato. Il Senato, quindi, non avendo limiti temporali che ruolo avrà in questi periodi di transizione?

Come cambia la Costituzione: l'articolo 60

L'articolo 60 è modificato dall'art 4  della legge di riforma costituzionale.  

  1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
  2. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
  1. La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. 
  2. La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Coerentemente con il cambiamento del sistema di votazione per il Senato, che, come abbiamo visto, non è più eletto a suffragio universale e dipende dai parlamenti regionali, anche la sua durata non può più essere definita a priori: è un Senato i cui membri cambiano in parte ogni anno a seconda della regione e/o della città di provenienza (vedi articolo 57 e articolo 58).
Non avendo il Senato una durata non può essere neanche prorogato: è un'istituzione molto particolare, altro che abolizione!
In ogni caso, forse anche perché qui bastava solo modificare alcune parti dei due commi, il testo è comprensibile: è già qualcosa.

Come cambia la Costituzione: l'articolo 59

L'articolo 59 è modificato dall'art 3 della legge di riforma costituzionale ed elimina parzialmente la figura del Senatore a vita, carica che rimane solo nel caso degli ex Presidenti della Repubblica.

  1. E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
  2. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
  1. E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
  2. Il Presidente della Repubblica puo' nominare  senatori cittadini che hanno  illustrato  la  Patria  per  altissimi meriti  nel  campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati. 

Oltre a Giorgio Napolitano e Carlo Azeglio Ciampi [è morto il 16 settembre 2016], attualmente sono in carica Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano e Carlo Rubbia (Fonte: Sito del Senato - Senatori a vita). I primi due, essendo stati Presidenti della Repubblica, immagino che potranno mantenere la carica. Per gli altri penso che dovrà essere stabilito se dovranno decadere oppure no, ma non mi sembra una questione fondamentale.
Certo che, visto che il centro della riforma sarebbe il ruolo del Senato, forse si sarebbe potuta anche eliminare questa figura, retaggio del nostro passato monarchico, ma, ribadisco, per ora, l'articolo 59 mi sembra quello meno tossico.

domenica 8 maggio 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 58

Con l'articolo 58 si fa in fretta e c'è anche poco dire: è stato, semplicemente, abrogato, come dice l'articolo 38 della legge di modifica costituzionale.
L'articolo era questo:

  1. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
  2. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Il Senato non è più eleggibile a suffragio universale, esisterà ma i suoi componenti saranno eletti/nominati non nel modo che è diventato il simbolo delle procedure democratiche, cioè il suffragio universale. Dopo poco più di settant'anni (è dal '46 che esiste in Italia) il suffragio universale non sarà più il modo per eleggere i senatori. Lo ripeto perché a me fa un po' impressione, ma non riesco a pensare che qualche astrusa procedura di votazione che scelga all'interno dei parlamenti regionali sia meglio del suffragio universale. Mi pare che sia funzionale a questa logica contemporanea di verticalizzazione del potere, cioè quel tentativo molto esplicito di sterilizzare la democrazia e di diminuire il più possibile il potere dei cittadini. Lo hanno fatto nel mondo del lavoro, dove i nuovi assunti, cioè i precari,  devono solo accettare quello che è loro imposto, e adesso l'operazione va fatta su di un piano più generale, adesso va attaccato il cittadino, l'arrogante presuntuoso critico del potere, che, in alcuni casi, per esempio votando, poteva essere d'ostacolo ai disegni di spartizione del potere.
Cosa c'è di meglio che mantenere in vita un Senato ridotto ad una sorta di organo vestigiale screditato e con una funzione poco chiara per aiutare la diffusione di quel qualunquistico disprezzo per la politica che è del tutto funzionale alla peggiore politica, quella degli affari e dei giochi clientelari? Ma questo l'ho già detto qui e non sto a ripeterlo anche se mi viene da aggiungere che mi fa molta tristezza che questa operazione la faccia il partito che è l'erede della tradizione della sinistra storica italiana.


Come cambia la Costituzione: l'articolo 57

Continua l'analisi della nuova Costituzione.


  1. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
  2.  Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
  3. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. 
  4. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

  1. Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. 
  2. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. 
  3. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. 
  4.  La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. 
  5. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma. 
  6. Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio

La versione precedente è chiarissima, anche se leggi distrattamente capisci subito cosa vuole dire, quella nuova molto meno: questa è la prima riflessione.   Poi si può aggiungere che gli italiani all'estero non concorrono all'elezione del Senato, creando così la figura del cittadino elettore di serie B, come ho già detto a proposito dell'articolo 48
Ma procediamo con ordine.
Il primo comma stabilisce il numero: il nuovo Senato ha cento membri, di cui cinque nominati dal Presidente della Repubblica, e questo si capisce, poi cominciano le complicazioni. 
Il secondo e il terzo comma mi pare che dicano che le province di Trento e Bolzano, che continueranno ad esistere (il secondo comma dell'art. 116 la "Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano" è rimasto invariato), eleggeranno due senatori ciascuna, uno fra i componenti dei consigli provinciali ed uno tra i sindaci del territorio. Due è anche il numero minimo di senatori per regione.
Il quarto comma stabilisce come ripartire i senatori tra le regioni sulla base della popolazione di ognuna. 
Il quinto e il sesto comma sono molto più complicati anche perché fanno riferimento a qualcosa che non c'è ancora, cioè la legge che regola come avverrà la nomina/elezione dei nuovi 95 senatori. Intanto, dal quinto comma, si capisce che il Senato avrà una composizione che varierà di anno in anno. Per capire: nel 2010 si è votato alle regionali in 13 regioni, nel 2011 in una, nel 2013 in 4, nel 2014 in 3, nel 2015 in 4 (Fonte: Archivio Storico delle Elezioni Regionali - Ministero dell'Interno). A questo bisognerà aggiungere i sindaci delle varie città, anche loro eletti in tempi non necessariamente coincidenti fra loro e con quelli dei consiglieri regionali: le regioni avranno rappresentanti in Senato le cui nomine e scadenze avverranno in tempi diversi.
Quello che più mi sconcerta è la formulazione assai confusa rispetto alla definizione precisa di chi siano questi senatori. Nel comma 2 è abbastanza chiaramente espresso che per quanto riguarda le province autonome di Trento e Bolzano, si tratta di consiglieri provinciali; perché, per tutte le altre Regioni, che tra l'altro costituiscono la norma rispetto all'eccezione del Trentino Alto-Adige, non è espresso, almeno con altrettanta chiarezza, lo stesso? E inoltre, per quale strana idea di ordine e di logica, prima si tratta un caso particolare, le province autonome del Trentino, e poi il caso generale, tutte le altre regioni d'Italia? E perché in maniera così poco chiara? Il massimo di ambiguità è l'ultima frase dell'ultimo comma: io proprio non riesco a capirne il significato, ma forse solo perché sono molto meno intelligente dei componenti della commissione che ha elaborato questo capolavoro di prosa giuridica. 
Se devo invece avere una maggior autostima, sospetto che l'ambiguità e l'oscurità siano il prodotto di una mescolanza, in proporzioni più o meno uguali, di scarsa padronanza della lingua e ricerca di margini di manovra da utilizzare alla bisogna: insomma un "porcellum" in versione costituzionale.
Complessivamente, alla fine della lettura del nuovo articolo 57, se non abiti in Trentino, non riesci a capire come saranno eletti i senatori, a parte sapere che non sarà più attraverso il suffragio universale. Anche qui aspetto lumi dai soliti sostenitori "delle magnifiche sorti e progressive".

sabato 7 maggio 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 55

L'articolo 55 è quello iniziale della seconda parte della Costituzione, relativa all'ordinamento della repubblica,  in cui si stabiliscono le prerogative del Parlamento. Qui le variazioni sono, ovviamente, molto massicce,  dovendo ridefinire il ruolo del Senato. 
L'articolo originale è costituito da due soli commi molto chiari, che vengono mantenuti inalterati anche nella nuova formulazione, dove risultano essere il primo e l'ultimo.


1. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.































2. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
  1. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
  2. Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. 
  3. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. 
  4. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo. 
  5. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato. 
  6. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

L'articolo della nuova legge che definisce il cambiamento è il numero 1.
Iniziamo l'esame dei quattro nuovi commi aggiunti. 
Il secondo comma della nuova Costituzione sembra introdurre esplicitamente il criterio delle quote rosa in Costituzione. Non ho niente in contrario, nella sostanza, al fatto che un maggior numero di donne, anche oltre a qualsiasi quota, acceda a ruoli dirigenziali di qualsiasi tipo, ingresso in Parlamento compreso, ho qualche dubbio, invece, sulle cosiddette "quote rosa" e in più ho un ulteriore dubbio sul fatto che ciò possa / debba essere introdotto nel testo costituzionale, che, secondo me, ha come centro il "cittadino", di cui mi scuso per la declinazione maschile, ma non dovrebbe avere nessuna articolazione, dovrebbe essere una pura forma. In sostanza, anche nell'ipotesi che si volessero stabilire delle quote, io credo che andrebbero inserite nella legge ordinaria e non nella Costituzione, soprattutto nell'auspicabile speranza che diventino obsolete nel più breve tempo possibile, per sopraggiunta inutilità, e quindi possano essere abrogate.
Il terzo comma ne sposta qui uno che nel testo originale sarebbe nell'articolo 67 dove è riferito a tutti i membri del Parlamento, mentre nel testo modificato riguarda solo i deputati della Camera: i Senatori non rappresentano più la Nazione. Immagino che questo sia perché sono rappresentanti locali, ma allora, quando, nei casi previsti, i membri del Parlamento si riuniscono in seduta comune una parte di essi non rappresenta la Nazione? Mi sembra stranezza: magari, qualche articolo successivo la risolve. 
Il quarto comma comincia con un'affermazione, "Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo" che mi sconcerta perché non ne capisco il senso. Se vuol dire che la Camera vota la fiducia, allora c'è già l'articolo 94, anche nel nuovo testo,  che lo afferma esplicitamente, e quindi non capisco la ripetizione, e se non è questo, allora che cos'è questo "rapporto di fiducia"? Attendo fautori del cambiamento che mi spieghino anche questo punto. Gli altri elementi sono stati introdotti per differenziare i diversi ruoli che dovranno avere i due rami del Parlamento e la camera dei Deputati in particolare, che rimane l'unico organo rappresentativo che può controllare l'operato del Governo. Come dire, meno controllori ho, meglio lavoro: un'idea molto alla moda fra i neogovernanti attuali, ai quali la vecchia bilancia dei poteri non piace molto.
Ma le note più dolenti arrivano con il comma successivo, il quinto, che definisce le prerogative del nuovo Senato. Qui il cittadino non appartenente alla casta e poco avvezzo al linguaggio giuridico, comincia a perdersi. Cosa significa che il Senato "esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica"? Quali sono questi enti? In quale modo esercita un raccordo fra essi e lo Stato? Il cittadino comune brancola. La cosa deve essere molto importante perché viene ripetuta tale e quale anche nella frase successiva, dove questa funzione di raccordo si esercita anche nei confronti dell'Unione Europea. 
Anche il resto delle attribuzioni del Senato non sono molto chiare e sembra che facciano assumere a questo organo compiti di natura amministrativa o di controllo su di essa ("Valuta [...] l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine [...]"). 
Rimane al Senato, che ha perso la funzione legislativa, la possibilità di concorrere ad essa in alcuni casi: si rimanda, però, ad altre norme costituzionali che spero di incontrare successivamente, nel qual caso metterò i rimandi qui.
L'impressione complessiva è in primo luogo di opacità: l'articolo originario è chiarissimo, il nuovo no, e questo credo sia un difetto fondamentale: la Costituzione deve essere chiara e comprensibile a chiunque sappia leggere ed abbia la cultura che viene dall'istruzione obbligatoria. Così era con quella del '48, che ebbe anche un processo di revisione linguistica proprio a questo scopo, e il confronto tra le due versioni dell'art. 55 è assolutamente impietoso: il vecchio testo era incomparabilmente meglio. Io ritengo che la questione della leggibilità e della chiarezza della Costituzione non sia solo una importante questione culturale, ma una questione squisitamente politica: rendere comprensibile a tutti la legge fondamentale dello Stato, significa credere nell'importanza dei cittadini come soggetti politici e non considerarli solo come pubblico votante da convincere con la retorica della propaganda in caso di elezioni.
Ne ho analizzati solo due ma per ora è e 2 a 0 per Calamandrei, Terracini e tutti gli altri.

venerdì 6 maggio 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 48

La tabella permette di confrontare le variazioni che ha subito l'articolo 48, il primo, in ordine di numerazione, ad essere stato cambiato.
Evidenziato in verde il testo di origine, in violetto la variazione.

  1. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
  2. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività.
  3. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
  4. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

  1. invariato
  2. invariato
  3. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei Deputati, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
  4. invariato

L'articolo della nuova legge che definisce il cambiamento è l' Art. 38. (Disposizioni consequenziali e di coordinamento), il cui primo comma recita:

  1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le  parole:  «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti:  «della  Camera  dei deputati».

Adesso veniamo alle considerazioni. La prima cosa che mi viene in mente è che con questa variazione gli italiani all'estero non avranno più una rappresentanza in Senato. Dato che il Senato continuerà ad esistere, lo vedremo nei prossimi articoli,  qualunque sarà la sua funzione residua (per le funzioni del Senato, vedi l'articolo 70) in esso gli italiani all'estero non saranno rappresentati. Quindi esisteranno dei cittadini che, diversamente da quelli residenti sul territorio italiano, si troveranno ad avere una rappresentanza in un solo in un ramo del Parlamento, una sorta di rappresentanza di serie B. Non sono un costituzionalista ma non mi sembra esattamente il massimo dell'uguaglianza: io avrò una rappresentanza al Senato costituita dai senatori, seppur nominati e non eletti,  della mia Regione di appartenenza, un italiano all'estero no, pur essendo elettore della Camera dei Deputati e pur essendo stato, nel passato della Costituzione che vorrebbero cambiare, elettore anche del Senato. Non so se ci abbiano pensato, mentre scrivevano la norma, ma mi pare un deciso passo indietro.
Mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse cosa c'è di meglio in questo o magari mi spiegasse che in realtà tutto è risolto in un prossimo articolo che non ho ancora preso in esame: siamo solo all'inizio, io sto leggendo, un po' bovinamente un articolo per volta, magari poi scoprirò che non è come penso io, anche se ho il sospetto che non sia così.
A proposito: gli elettori all'estero, secondo i dati del Ministero dell'Interno per l'ultimo referendum sono 3.898.778.

Indice degli articoli presi in esame.

Il referendum sulle modifiche della Costituzione

Non è una questione di poco conto, perché la Costituzione è la legge fondamentale del nostro Stato, quella che fissa l'architettura generale di esso. Per questo motivo è mia intenzione analizzare i cambiamenti, articolo per articolo, per cercare di capire, dal mio punto di vista di cittadino, quali saranno le conseguenze del nuovo ordinamento. Non sono un costituzionalista, e neanche un giurista, non ho nessuna competenza specifica in questo campo, ma ritengo che la legge fondamentale di uno Stato debba essere conosciuta da tutti e per questo debba essere da tutti comprensibile, come, peraltro è stata la nostra Costituzione prima dei cambiamenti attuali, quindi la mia analisi sarà anche sul piano della leggibilità del nuovo testo. Il mio scopo è quello di arrivare al voto informato e di fornire uno strumento a chiunque altro avesse simili curiosità. 
Spero che siano molti a voler capire, indipendentemente dall'orientamento sul voto, perché un referendum sulle modifiche costituzionali è importantissimo: qui non si tratta di votare dei "politici" e neanche di esprimersi su argomenti che si possono considerare troppo tecnici per richiedere uno sforzo di comprensione ("cosa paghiamo a fare dei politici, se poi non se ne occupano loro", come si sente dire spesso), qui si tratta delle fondamenta della nostro Stato: proprio perché sono importantissime non si possono lasciare ai "politici di professione", qui devono esprimersi i cittadini. Anche per questo, e del tutto giustamente, il referendum di ottobre non ha un quorum minimo di votanti: qualunque sia il numero di votanti, anche fosse bassissimo, molto inferiore al 50 %, avrà un esito legittimo che sarà o il mantenimento della Costituzione originale o l'attuazione delle modifiche. 
Per questo capire è fondamentale.
Intanto consiglio la consultazione di questo sito che ha già svolto un ottimo lavoro di confronto tra il testo originale e quello modificato: 
La Costituzione italiana: testi a fronte

Mentre qui sotto c'è l'indice degli articoli presi in esame

Articolo 48
Articolo 55
Articolo 57
Articolo 58
Articolo 59
Articolo 60
Articolo 61
Articolo 62
Articolo 63
Articolo 64
Articolo 66
Articolo 67
Articolo 69
Alcune note storiche
Articolo 70
Articolo 71
Articolo 72
Articolo 73
Articolo 74
Articolo 75
Articolo 77
Articolo 78
Articolo 79
Articolo 80
Articolo 81
Articolo 82
Articolo 83
Articolo 85
Articolo 86

[1]: in maggio non si sapeva ancora quando si sarebbe votato e sembrava dovesse essere il più presto possibile: ottobre, addirittura settembre, si sentiva dire. Poi, ai fautori del Sì, è apparso il fatto che forse la loro campagna di propaganda avesse qualche difetto e quindi c'era  bisogno di più tempo per raddrizzarne le sorti e allora, invece di votare subito, si doveva votare più tardi possibile. La data era diventata una specie di miraggio: si spostava sempre più in là, per approdare poi, appunto, al 4 dicembre.