sabato 3 dicembre 2016

Come cambia la Costituzione: sintesi finale

Alla fine non sono riuscito ad analizzare tutti gli articoli e me ne scuso con i miei tre lettori, però posso lo stesso tracciare una sintesi sui motivi che mi porteranno a votare No.
I motivi essenziali sono due.

  • La fine del suffragio universale per l'elezione del Senato. 
Ritengo che sia la questione più importante e a me basta anche solo questa per rigettare l'impianto della riforma. Mi spiego. Abrogare l'articolo 58, cioè quello che stabilisce le norme per l'elezione dei senatori, costituisce un pericoloso precedente: la nostra Costituzione, se venisse approvata la riforma, avrebbe esplicitamente escluso l'elezione diretta di un ramo del Parlamento da parte dei cittadini. Non so, e preferirei non trovarmi nelle condizioni di doverlo sapere, se questo precedente possa agire in caso di valutazione di norme elettorali, ma io qualche dubbio che possa agire nel senso di permettere leggi elettorali tipo Porcellum o Italicum, ce l'ho, e anche solo per questo non me la sento di approvare questa riforma: non è questione di derive autoritarie, ma di cosa si pensi della democrazia. Io penso che la democrazia vada ampliata e non ristretta come la riforma farebbe in questo caso.

  • L'accentramento di parte dei poteri delle Regioni nelle mani dello Stato. 
In parte è legato al punto precedente e favorisce il disegno complessivo della riforma  che vorrebbe produrre una verticalizzazione del potere a scapito di una maggior condivisione. È l'articolo 117 quello che regolerebbe i nuovi rapporti tra Stato e Regioni e io non apprezzo particolarmente che i territori vengano espropriati della possibilità di  decidere sulle 

u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; 
v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; 
z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Cosa che in pratica vuol dire che qualsiasi "grande opera" lo Stato decidesse di mettere in cantiere, potrebbe essere realizzata senza che le amministrazioni locali possano dire nulla. Inoltre lo stesso articolo ha un altro comma che dice:

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Il che amplia all'infinito la possibilità dello Stato di sovrapporsi alle decisioni locali: basterebbe una leggina che dice che la tal cosa è di preminente interesse dello Stato e il gioco sarebbe fatto.
Insomma mi sembra molto chiaro, anche solo da questi due elementi, che il disegno complessivo è un robusto rafforzamento dell’esecutivo a scapito degli elementi di controllo e di decentramento del potere. Non sono d'accordo: la crisi della democrazia si cura con più democrazia, non con la sua diminuzione.


giovedì 10 novembre 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 86

L'articolo 86 è modificato dall'articolo 23 della legge di riforma costituzionale. 

  1. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
  2. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
  1. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.
  2. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.

Questo articolo sancisce il declassamento del Presidente del Senato da seconda carica dello Stato a terza e, viceversa, una maggior importanza della Camera dei deputati e del suo presidente, che assurge appunto a seconda carica dello Stato. Questo è del tutto coerente con l'impostazione complessiva della riforma che diminuisce il ruolo di questo ramo del Parlamento: così come il Senato perde importanti funzioni, anche chi lo presiede scende di livello. Dato che il Senato dovrebbe svolgere soprattutto (ma non solo: vedi articolo 70) attività legislativa legata agli enti locali, l'implicita conseguenza è l'idea di una maggiore subordinazione di essi allo Stato centrale, cosa che apparirà in maniera più evidente negli articoli che riguardano il titolo V, cioè quando si definisce il quadro normativo delle Regioni e degli altri organi locali.

Indice degli articoli presi in esame

martedì 18 ottobre 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 85

L'articolo 85 è modificato dall'articolo 22 della legge di riforma costituzionale. 

  1. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
  2. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
  3. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
  1. Invariato
  2. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente  della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.
  3. Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre  mesi  alla sua cessazione, l'elezione  ha  luogo  entro  quindici  giorni  dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

    Nella procedura di elezione del Presidente della Repubblica, l'articolo 85 regola i tempi. La novità della riforma, che meglio si vedrà nel successivo articolo 86 dove è esplicitamente definito, è lo scambio di ruoli tra il presidente della Camera e quello del Senato: la funzione del Presidente della Repubblica, in caso di impedimento di quest'ultimo, è riservata al presidente della Camera dei deputati e non più a quello del Senato. Ulteriore segno della diminuita importanza del Senato e spia di come gli stessi estensori della riforma lo considerino, assieme a chi lo dirige, un organo di serie B: il presidente del Senato non è più considerato idoneo a ricoprire provvisoriamente il ruolo di presidente della Repubblica. 
    Indice degli articoli presi in esame

    venerdì 7 ottobre 2016

    Come cambia la Costituzione: l'articolo 83

    L'articolo 83 è modificato dall'articolo 21 della legge di riforma costituzionale. 

    1. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
    2. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
    3. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
    1. Invariato
    2. Abrogato
    3. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dal quarto scrutinio e' sufficiente la  maggioranza  dei  tre  quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio e' sufficiente  la  maggioranza dei tre quinti dei votanti

    La procedura di elezione del Presidente della Repubblica, nella riforma costituzionale in esame, mantiene la seduta comune dei due rami del Parlamento. Non ci sono più, invece, i rappresentanti delle Regioni, perché il nuovo Senato, essendo un'assemblea di delegati regionali, le rappresenterebbe già. Oltre a questo, cambia il numero dei parlamentari grandi elettori che sono attualmente circa mille (vedi questo articolo di "Internazionale" sull'elezione di Mattarella, o il resoconto della Camera): con la riforma sarebbero 730,  630 deputati più 100 senatori.
    Cambia, inoltre, l'entità della maggioranza per arrivare all'elezione del capo dello Stato: mentre prima la maggioranza privilegiata dei due terzi serviva per le prime due votazioni e poi bastava la maggioranza assoluta, con la riforma non basterà più la maggioranza assoluta, ma dal quarto scrutinio ci vorrà una maggioranza dei tre quinti dei membri e poi, dal settimo scrutinio, la stessa maggioranza si riferirà ai votanti.
    Due questioni.
    La nuova legge elettorale, l'Italicum, dà 340  deputati al partito che vince le elezioni, nelle speranze di Renzi il PD. Secondo uno studio della "Stampa" di Torino, giornale non esattamente antirenziano, l'ipotetico nuovo Senato avrebbe circa 55 senatori PD e altri 5 di partiti alleati, quindi 60. Con i 340 alla Camera sarebbero in tutto 400: un numero molto vicino a 438 che è la maggioranza dei tre quinti valida dal quarto scrutinio in poi. Questo rende l'elezione del Presidente della Repubblica, figura di garanzia, molto vicina al partito di maggioranza: bastano poche decine di voti fra gli alleati, magari proprio quelli che si possono recuperare nelle varie giunte locali, per riuscire ad eleggerlo.
    Seconda questione: dalla settima votazione bastano i tre quinti dei "votanti", il che rende teoricamente possibile l'elezione del Presidente con una maggioranza ridicola. Ma poi cosa significa "votanti"? Solo quelli che votano quanti essi siano? Oppure c'è un numero legale? Le mie competenze giuridiche non sono tali da saper rispondere in maniera univoca a queste domande e già questo lo trovo irritante e sbagliato: possibile che un normale cittadino non possa capire subito come sarà eletto il Presidente della repubblica? Presumo, sulla base dell'articolo 64, che affinché la seduta risulti valida, sia comunque necessaria la presenza delle maggioranza, cioè 366, ma anche in questo caso l'ipotetico Presidente sarebbe eletto da una maggioranza di 221 grandi elettori: non mi sembrerebbe esattamente un presidente di garanzia.
    Ha senso una nuova Costituzione che permetta una forzatura simile? La Costituzione dovrebbe garantire i cittadini da possibili rischi, tra i quali c'è anche una forzatura come quella appena descritta. Non importa se è un caso improbabile, è comunque possibile e la Costituzione dovrebbe, appunto, definire l'ambito delle possibilità, quello che è giusto e legale in ogni caso.
    Con la nuova Costituzione sarebbe giusto e legale eleggere un Presidente della Repubblica con 184 voti: probabilmente veloce ma inquietante.


    Indice degli articoli presi in esame

    giovedì 29 settembre 2016

    Come cambia la Costituzione: l'articolo 82

    L'articolo 82 è modificato dall'articolo 20 della legge di riforma costituzionale. 

    1. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. 
    2. A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
    1. La Camera dei  deputati  può disporre  inchieste  su materie di  pubblico  interesse.  Il  Senato  della  Repubblica  può disporre inchieste su materie di pubblico  interesse  concernenti  le autonomie territoriali.
    2. A tale scopo ciascuna Camera nomina fra  i  propri  componenti  una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione  è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La  Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi  poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

    Nella logica di limitare i poteri del Senato, l'articolo in esame, rispetto a quello in vigore attualmente, permette a questo ramo del Parlamento di disporre commissioni di inchiesta relative solamente alle "autonomie territoriali".
    Nella storia della Repubblica si sono succedute commissioni monocamerali e commissioni bicamerali (vedi la pagina sulle Commissioni della Camera dei deputati oppure quella del Senato), se passasse la riforma il limite posto al Senato immagino che sarebbe di ostacolo nella formazioni di commissioni bicamerali.
    Provo a fare un esempio. Una commissione sull'attività criminale della camorra è una questione che riguarda le "autonomie territoriali" della Campania oppure no? Una ipotetica commissione su di essa sarebbe bicamerale, come quella che ci fu Sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, oppure no? 
    Inoltre, come sarà possibile per i senatori, partecipare anche ai lavori delle commissioni, quando sono già sindaci o membri (vedi articolo 57) dei consigli regionali?
    E il fatto che per le commissioni in Senato non è esplicitamente previsto che si rispetti la "proporzione fra i vari gruppi" cosa significa? E perché c'è questa esplicita differenza?
    A voler essere indulgenti, si può pensare che la riorganizzazione dei ruoli dei due rami del Parlamento sia definita in maniera  molto confusa e farraginosa, altrimenti si potrebbero pensare tante altre cose, per esempio che è un modo per diminuire indirettamente l'autonomia delle Regioni, oppure che più la Costituzione è confusa e oscura, più si aprono spazi di manovra disponibili per inciuci e/o operazioni di retrobottega. Staremmo, però, parlando della Costituzione, cioè della legge fondamentale dello Stato, quella che massimamente dovrebbe garantire noi cittadini e che finora aveva il grande pregio di essere chiara, comprensibile e priva di ambiguità così evidenti.

    Indice degli articoli presi in esame

    mercoledì 10 agosto 2016

    Come cambia la Costituzione: l'articolo 81

    L'articolo 80 è modificato dal comma 6 dell'articolo 138 della legge di riforma costituzionale.

    1. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
    2. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
    3. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
    4. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
    5. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
    6. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.
    1. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
    2. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
    3. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
    4. La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
    5. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
    6. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.

      Questo articolo è già stato recentemente sottoposto a revisione, e precisamente negli anni 2011/2012. Il progetto di legge di revisione costituzionale fu elaborato mentre era in carica il governo Berlusconi e poi approvato definitivamente sotto il governo Monti, il 18 aprile 2012 (per notizie ufficiali sulla questione, vedi Il pareggio di bilancio in Costituzione, sul sito della XVI legislatura della Camera. Per il testo di legge, vedi  Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.95 del 23-4-2012).
      In quell'occasione, a causa delle pressioni dell'Unione europea, venne introdotto il pareggio di bilancio nella Costituzione.
      Le nuove modifiche, in coerenza con l'impianto complessivo della riforma che mette in secondo piano il Senato, tolgono la possibilità a questo organo di intervenire nella definizione del bilancio dello Stato.


      Indice degli articoli presi in esame

      sabato 6 agosto 2016

      Come cambia la Costituzione: l'articolo 80

      L'articolo 80 è modificato dall'articolo 19 della legge di riforma costituzionale.

      1. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
      1. La Camera dei Deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.

      La prima osservazione da fare è sul modo in cui è stato scritto l'articolo della riforma. Il testo pone l'aggiunta di un "periodo", che è quello che riguarda la ratifica dei trattati che riguardano l'Unione europea: anche per la differenza di sostanza con quanto detto prima, e cioè che i trattati internazionali sono di competenza della sola Camera dei deputati, sarebbe stato opportuno che questa aggiunta costituisse, per maggior chiarezza, un proprio comma. Infatti, anche nel rimando ad essa nell'articolo 70 è utilizzato questo termine, che non è una svista, come ipotizzavo, ma proprio l'introduzione nella prosa costituzionale di una nuova partizione a scapito, appunto, della semplicità e della chiarezza.
      La sostanza è in linea con la filosofia complessiva della riforma che prevede la diminuzione dei poteri del Senato: quest'ultimo non avrà più titolo sui trattati internazionali tranne quelli che riguardano l'Unione europea. 

      Indice degli articoli presi in esame