venerdì 7 ottobre 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 83

L'articolo 83 è modificato dall'articolo 21 della legge di riforma costituzionale. 

  1. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
  2. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
  3. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
  1. Invariato
  2. Abrogato
  3. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dal quarto scrutinio e' sufficiente la  maggioranza  dei  tre  quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio e' sufficiente  la  maggioranza dei tre quinti dei votanti

La procedura di elezione del Presidente della Repubblica, nella riforma costituzionale in esame, mantiene la seduta comune dei due rami del Parlamento. Non ci sono più, invece, i rappresentanti delle Regioni, perché il nuovo Senato, essendo un'assemblea di delegati regionali, le rappresenterebbe già. Oltre a questo, cambia il numero dei parlamentari grandi elettori che sono attualmente circa mille (vedi questo articolo di "Internazionale" sull'elezione di Mattarella, o il resoconto della Camera): con la riforma sarebbero 730,  630 deputati più 100 senatori.
Cambia, inoltre, l'entità della maggioranza per arrivare all'elezione del capo dello Stato: mentre prima la maggioranza privilegiata dei due terzi serviva per le prime due votazioni e poi bastava la maggioranza assoluta, con la riforma non basterà più la maggioranza assoluta, ma dal quarto scrutinio ci vorrà una maggioranza dei tre quinti dei membri e poi, dal settimo scrutinio, la stessa maggioranza si riferirà ai votanti.
Due questioni.
La nuova legge elettorale, l'Italicum, dà 340  deputati al partito che vince le elezioni, nelle speranze di Renzi il PD. Secondo uno studio della "Stampa" di Torino, giornale non esattamente antirenziano, l'ipotetico nuovo Senato avrebbe circa 55 senatori PD e altri 5 di partiti alleati, quindi 60. Con i 340 alla Camera sarebbero in tutto 400: un numero molto vicino a 438 che è la maggioranza dei tre quinti valida dal quarto scrutinio in poi. Questo rende l'elezione del Presidente della Repubblica, figura di garanzia, molto vicina al partito di maggioranza: bastano poche decine di voti fra gli alleati, magari proprio quelli che si possono recuperare nelle varie giunte locali, per riuscire ad eleggerlo.
Seconda questione: dalla settima votazione bastano i tre quinti dei "votanti", il che rende teoricamente possibile l'elezione del Presidente con una maggioranza ridicola. Ma poi cosa significa "votanti"? Solo quelli che votano quanti essi siano? Oppure c'è un numero legale? Le mie competenze giuridiche non sono tali da saper rispondere in maniera univoca a queste domande e già questo lo trovo irritante e sbagliato: possibile che un normale cittadino non possa capire subito come sarà eletto il Presidente della repubblica? Presumo, sulla base dell'articolo 64, che affinché la seduta risulti valida, sia comunque necessaria la presenza delle maggioranza, cioè 366, ma anche in questo caso l'ipotetico Presidente sarebbe eletto da una maggioranza di 221 grandi elettori: non mi sembrerebbe esattamente un presidente di garanzia.
Ha senso una nuova Costituzione che permetta una forzatura simile? La Costituzione dovrebbe garantire i cittadini da possibili rischi, tra i quali c'è anche una forzatura come quella appena descritta. Non importa se è un caso improbabile, è comunque possibile e la Costituzione dovrebbe, appunto, definire l'ambito delle possibilità, quello che è giusto e legale in ogni caso.
Con la nuova Costituzione sarebbe giusto e legale eleggere un Presidente della Repubblica con 184 voti: probabilmente veloce ma inquietante.


Indice degli articoli presi in esame

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