lunedì 9 maggio 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 60

L'articolo 60 è modificato dall'art 4  della legge di riforma costituzionale.  

  1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
  2. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
  1. La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. 
  2. La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Coerentemente con il cambiamento del sistema di votazione per il Senato, che, come abbiamo visto, non è più eletto a suffragio universale e dipende dai parlamenti regionali, anche la sua durata non può più essere definita a priori: è un Senato i cui membri cambiano in parte ogni anno a seconda della regione e/o della città di provenienza (vedi articolo 57 e articolo 58).
Non avendo il Senato una durata non può essere neanche prorogato: è un'istituzione molto particolare, altro che abolizione!
In ogni caso, forse anche perché qui bastava solo modificare alcune parti dei due commi, il testo è comprensibile: è già qualcosa.

Come cambia la Costituzione: l'articolo 59

L'articolo 59 è modificato dall'art 3 della legge di riforma costituzionale ed elimina parzialmente la figura del Senatore a vita, carica che rimane solo nel caso degli ex Presidenti della Repubblica.

  1. E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
  2. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
  1. E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
  2. Il Presidente della Repubblica puo' nominare  senatori cittadini che hanno  illustrato  la  Patria  per  altissimi meriti  nel  campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati. 

Oltre a Giorgio Napolitano e Carlo Azeglio Ciampi [è morto il 16 settembre 2016], attualmente sono in carica Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano e Carlo Rubbia (Fonte: Sito del Senato - Senatori a vita). I primi due, essendo stati Presidenti della Repubblica, immagino che potranno mantenere la carica. Per gli altri penso che dovrà essere stabilito se dovranno decadere oppure no, ma non mi sembra una questione fondamentale.
Certo che, visto che il centro della riforma sarebbe il ruolo del Senato, forse si sarebbe potuta anche eliminare questa figura, retaggio del nostro passato monarchico, ma, ribadisco, per ora, l'articolo 59 mi sembra quello meno tossico.

domenica 8 maggio 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 58

Con l'articolo 58 si fa in fretta e c'è anche poco dire: è stato, semplicemente, abrogato, come dice l'articolo 38 della legge di modifica costituzionale.
L'articolo era questo:

  1. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
  2. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Il Senato non è più eleggibile a suffragio universale, esisterà ma i suoi componenti saranno eletti/nominati non nel modo che è diventato il simbolo delle procedure democratiche, cioè il suffragio universale. Dopo poco più di settant'anni (è dal '46 che esiste in Italia) il suffragio universale non sarà più il modo per eleggere i senatori. Lo ripeto perché a me fa un po' impressione, ma non riesco a pensare che qualche astrusa procedura di votazione che scelga all'interno dei parlamenti regionali sia meglio del suffragio universale. Mi pare che sia funzionale a questa logica contemporanea di verticalizzazione del potere, cioè quel tentativo molto esplicito di sterilizzare la democrazia e di diminuire il più possibile il potere dei cittadini. Lo hanno fatto nel mondo del lavoro, dove i nuovi assunti, cioè i precari,  devono solo accettare quello che è loro imposto, e adesso l'operazione va fatta su di un piano più generale, adesso va attaccato il cittadino, l'arrogante presuntuoso critico del potere, che, in alcuni casi, per esempio votando, poteva essere d'ostacolo ai disegni di spartizione del potere.
Cosa c'è di meglio che mantenere in vita un Senato ridotto ad una sorta di organo vestigiale screditato e con una funzione poco chiara per aiutare la diffusione di quel qualunquistico disprezzo per la politica che è del tutto funzionale alla peggiore politica, quella degli affari e dei giochi clientelari? Ma questo l'ho già detto qui e non sto a ripeterlo anche se mi viene da aggiungere che mi fa molta tristezza che questa operazione la faccia il partito che è l'erede della tradizione della sinistra storica italiana.


Come cambia la Costituzione: l'articolo 57

Continua l'analisi della nuova Costituzione.


  1. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
  2.  Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
  3. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. 
  4. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

  1. Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. 
  2. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. 
  3. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. 
  4.  La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. 
  5. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma. 
  6. Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio

La versione precedente è chiarissima, anche se leggi distrattamente capisci subito cosa vuole dire, quella nuova molto meno: questa è la prima riflessione.   Poi si può aggiungere che gli italiani all'estero non concorrono all'elezione del Senato, creando così la figura del cittadino elettore di serie B, come ho già detto a proposito dell'articolo 48
Ma procediamo con ordine.
Il primo comma stabilisce il numero: il nuovo Senato ha cento membri, di cui cinque nominati dal Presidente della Repubblica, e questo si capisce, poi cominciano le complicazioni. 
Il secondo e il terzo comma mi pare che dicano che le province di Trento e Bolzano, che continueranno ad esistere (il secondo comma dell'art. 116 la "Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano" è rimasto invariato), eleggeranno due senatori ciascuna, uno fra i componenti dei consigli provinciali ed uno tra i sindaci del territorio. Due è anche il numero minimo di senatori per regione.
Il quarto comma stabilisce come ripartire i senatori tra le regioni sulla base della popolazione di ognuna. 
Il quinto e il sesto comma sono molto più complicati anche perché fanno riferimento a qualcosa che non c'è ancora, cioè la legge che regola come avverrà la nomina/elezione dei nuovi 95 senatori. Intanto, dal quinto comma, si capisce che il Senato avrà una composizione che varierà di anno in anno. Per capire: nel 2010 si è votato alle regionali in 13 regioni, nel 2011 in una, nel 2013 in 4, nel 2014 in 3, nel 2015 in 4 (Fonte: Archivio Storico delle Elezioni Regionali - Ministero dell'Interno). A questo bisognerà aggiungere i sindaci delle varie città, anche loro eletti in tempi non necessariamente coincidenti fra loro e con quelli dei consiglieri regionali: le regioni avranno rappresentanti in Senato le cui nomine e scadenze avverranno in tempi diversi.
Quello che più mi sconcerta è la formulazione assai confusa rispetto alla definizione precisa di chi siano questi senatori. Nel comma 2 è abbastanza chiaramente espresso che per quanto riguarda le province autonome di Trento e Bolzano, si tratta di consiglieri provinciali; perché, per tutte le altre Regioni, che tra l'altro costituiscono la norma rispetto all'eccezione del Trentino Alto-Adige, non è espresso, almeno con altrettanta chiarezza, lo stesso? E inoltre, per quale strana idea di ordine e di logica, prima si tratta un caso particolare, le province autonome del Trentino, e poi il caso generale, tutte le altre regioni d'Italia? E perché in maniera così poco chiara? Il massimo di ambiguità è l'ultima frase dell'ultimo comma: io proprio non riesco a capirne il significato, ma forse solo perché sono molto meno intelligente dei componenti della commissione che ha elaborato questo capolavoro di prosa giuridica. 
Se devo invece avere una maggior autostima, sospetto che l'ambiguità e l'oscurità siano il prodotto di una mescolanza, in proporzioni più o meno uguali, di scarsa padronanza della lingua e ricerca di margini di manovra da utilizzare alla bisogna: insomma un "porcellum" in versione costituzionale.
Complessivamente, alla fine della lettura del nuovo articolo 57, se non abiti in Trentino, non riesci a capire come saranno eletti i senatori, a parte sapere che non sarà più attraverso il suffragio universale. Anche qui aspetto lumi dai soliti sostenitori "delle magnifiche sorti e progressive".

sabato 7 maggio 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 55

L'articolo 55 è quello iniziale della seconda parte della Costituzione, relativa all'ordinamento della repubblica,  in cui si stabiliscono le prerogative del Parlamento. Qui le variazioni sono, ovviamente, molto massicce,  dovendo ridefinire il ruolo del Senato. 
L'articolo originale è costituito da due soli commi molto chiari, che vengono mantenuti inalterati anche nella nuova formulazione, dove risultano essere il primo e l'ultimo.


1. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.































2. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
  1. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
  2. Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. 
  3. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. 
  4. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo. 
  5. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato. 
  6. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

L'articolo della nuova legge che definisce il cambiamento è il numero 1.
Iniziamo l'esame dei quattro nuovi commi aggiunti. 
Il secondo comma della nuova Costituzione sembra introdurre esplicitamente il criterio delle quote rosa in Costituzione. Non ho niente in contrario, nella sostanza, al fatto che un maggior numero di donne, anche oltre a qualsiasi quota, acceda a ruoli dirigenziali di qualsiasi tipo, ingresso in Parlamento compreso, ho qualche dubbio, invece, sulle cosiddette "quote rosa" e in più ho un ulteriore dubbio sul fatto che ciò possa / debba essere introdotto nel testo costituzionale, che, secondo me, ha come centro il "cittadino", di cui mi scuso per la declinazione maschile, ma non dovrebbe avere nessuna articolazione, dovrebbe essere una pura forma. In sostanza, anche nell'ipotesi che si volessero stabilire delle quote, io credo che andrebbero inserite nella legge ordinaria e non nella Costituzione, soprattutto nell'auspicabile speranza che diventino obsolete nel più breve tempo possibile, per sopraggiunta inutilità, e quindi possano essere abrogate.
Il terzo comma ne sposta qui uno che nel testo originale sarebbe nell'articolo 67 dove è riferito a tutti i membri del Parlamento, mentre nel testo modificato riguarda solo i deputati della Camera: i Senatori non rappresentano più la Nazione. Immagino che questo sia perché sono rappresentanti locali, ma allora, quando, nei casi previsti, i membri del Parlamento si riuniscono in seduta comune una parte di essi non rappresenta la Nazione? Mi sembra stranezza: magari, qualche articolo successivo la risolve. 
Il quarto comma comincia con un'affermazione, "Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo" che mi sconcerta perché non ne capisco il senso. Se vuol dire che la Camera vota la fiducia, allora c'è già l'articolo 94, anche nel nuovo testo,  che lo afferma esplicitamente, e quindi non capisco la ripetizione, e se non è questo, allora che cos'è questo "rapporto di fiducia"? Attendo fautori del cambiamento che mi spieghino anche questo punto. Gli altri elementi sono stati introdotti per differenziare i diversi ruoli che dovranno avere i due rami del Parlamento e la camera dei Deputati in particolare, che rimane l'unico organo rappresentativo che può controllare l'operato del Governo. Come dire, meno controllori ho, meglio lavoro: un'idea molto alla moda fra i neogovernanti attuali, ai quali la vecchia bilancia dei poteri non piace molto.
Ma le note più dolenti arrivano con il comma successivo, il quinto, che definisce le prerogative del nuovo Senato. Qui il cittadino non appartenente alla casta e poco avvezzo al linguaggio giuridico, comincia a perdersi. Cosa significa che il Senato "esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica"? Quali sono questi enti? In quale modo esercita un raccordo fra essi e lo Stato? Il cittadino comune brancola. La cosa deve essere molto importante perché viene ripetuta tale e quale anche nella frase successiva, dove questa funzione di raccordo si esercita anche nei confronti dell'Unione Europea. 
Anche il resto delle attribuzioni del Senato non sono molto chiare e sembra che facciano assumere a questo organo compiti di natura amministrativa o di controllo su di essa ("Valuta [...] l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine [...]"). 
Rimane al Senato, che ha perso la funzione legislativa, la possibilità di concorrere ad essa in alcuni casi: si rimanda, però, ad altre norme costituzionali che spero di incontrare successivamente, nel qual caso metterò i rimandi qui.
L'impressione complessiva è in primo luogo di opacità: l'articolo originario è chiarissimo, il nuovo no, e questo credo sia un difetto fondamentale: la Costituzione deve essere chiara e comprensibile a chiunque sappia leggere ed abbia la cultura che viene dall'istruzione obbligatoria. Così era con quella del '48, che ebbe anche un processo di revisione linguistica proprio a questo scopo, e il confronto tra le due versioni dell'art. 55 è assolutamente impietoso: il vecchio testo era incomparabilmente meglio. Io ritengo che la questione della leggibilità e della chiarezza della Costituzione non sia solo una importante questione culturale, ma una questione squisitamente politica: rendere comprensibile a tutti la legge fondamentale dello Stato, significa credere nell'importanza dei cittadini come soggetti politici e non considerarli solo come pubblico votante da convincere con la retorica della propaganda in caso di elezioni.
Ne ho analizzati solo due ma per ora è e 2 a 0 per Calamandrei, Terracini e tutti gli altri.

venerdì 6 maggio 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 48

La tabella permette di confrontare le variazioni che ha subito l'articolo 48, il primo, in ordine di numerazione, ad essere stato cambiato.
Evidenziato in verde il testo di origine, in violetto la variazione.

  1. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
  2. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività.
  3. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
  4. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

  1. invariato
  2. invariato
  3. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei Deputati, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
  4. invariato

L'articolo della nuova legge che definisce il cambiamento è l' Art. 38. (Disposizioni consequenziali e di coordinamento), il cui primo comma recita:

  1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le  parole:  «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti:  «della  Camera  dei deputati».

Adesso veniamo alle considerazioni. La prima cosa che mi viene in mente è che con questa variazione gli italiani all'estero non avranno più una rappresentanza in Senato. Dato che il Senato continuerà ad esistere, lo vedremo nei prossimi articoli,  qualunque sarà la sua funzione residua (per le funzioni del Senato, vedi l'articolo 70) in esso gli italiani all'estero non saranno rappresentati. Quindi esisteranno dei cittadini che, diversamente da quelli residenti sul territorio italiano, si troveranno ad avere una rappresentanza in un solo in un ramo del Parlamento, una sorta di rappresentanza di serie B. Non sono un costituzionalista ma non mi sembra esattamente il massimo dell'uguaglianza: io avrò una rappresentanza al Senato costituita dai senatori, seppur nominati e non eletti,  della mia Regione di appartenenza, un italiano all'estero no, pur essendo elettore della Camera dei Deputati e pur essendo stato, nel passato della Costituzione che vorrebbero cambiare, elettore anche del Senato. Non so se ci abbiano pensato, mentre scrivevano la norma, ma mi pare un deciso passo indietro.
Mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse cosa c'è di meglio in questo o magari mi spiegasse che in realtà tutto è risolto in un prossimo articolo che non ho ancora preso in esame: siamo solo all'inizio, io sto leggendo, un po' bovinamente un articolo per volta, magari poi scoprirò che non è come penso io, anche se ho il sospetto che non sia così.
A proposito: gli elettori all'estero, secondo i dati del Ministero dell'Interno per l'ultimo referendum sono 3.898.778.

Indice degli articoli presi in esame.

Il referendum sulle modifiche della Costituzione

Non è una questione di poco conto, perché la Costituzione è la legge fondamentale del nostro Stato, quella che fissa l'architettura generale di esso. Per questo motivo è mia intenzione analizzare i cambiamenti, articolo per articolo, per cercare di capire, dal mio punto di vista di cittadino, quali saranno le conseguenze del nuovo ordinamento. Non sono un costituzionalista, e neanche un giurista, non ho nessuna competenza specifica in questo campo, ma ritengo che la legge fondamentale di uno Stato debba essere conosciuta da tutti e per questo debba essere da tutti comprensibile, come, peraltro è stata la nostra Costituzione prima dei cambiamenti attuali, quindi la mia analisi sarà anche sul piano della leggibilità del nuovo testo. Il mio scopo è quello di arrivare al voto informato e di fornire uno strumento a chiunque altro avesse simili curiosità. 
Spero che siano molti a voler capire, indipendentemente dall'orientamento sul voto, perché un referendum sulle modifiche costituzionali è importantissimo: qui non si tratta di votare dei "politici" e neanche di esprimersi su argomenti che si possono considerare troppo tecnici per richiedere uno sforzo di comprensione ("cosa paghiamo a fare dei politici, se poi non se ne occupano loro", come si sente dire spesso), qui si tratta delle fondamenta della nostro Stato: proprio perché sono importantissime non si possono lasciare ai "politici di professione", qui devono esprimersi i cittadini. Anche per questo, e del tutto giustamente, il referendum di ottobre non ha un quorum minimo di votanti: qualunque sia il numero di votanti, anche fosse bassissimo, molto inferiore al 50 %, avrà un esito legittimo che sarà o il mantenimento della Costituzione originale o l'attuazione delle modifiche. 
Per questo capire è fondamentale.
Intanto consiglio la consultazione di questo sito che ha già svolto un ottimo lavoro di confronto tra il testo originale e quello modificato: 
La Costituzione italiana: testi a fronte

Mentre qui sotto c'è l'indice degli articoli presi in esame

Articolo 48
Articolo 55
Articolo 57
Articolo 58
Articolo 59
Articolo 60
Articolo 61
Articolo 62
Articolo 63
Articolo 64
Articolo 66
Articolo 67
Articolo 69
Alcune note storiche
Articolo 70
Articolo 71
Articolo 72
Articolo 73
Articolo 74
Articolo 75
Articolo 77
Articolo 78
Articolo 79
Articolo 80
Articolo 81
Articolo 82
Articolo 83
Articolo 85
Articolo 86

[1]: in maggio non si sapeva ancora quando si sarebbe votato e sembrava dovesse essere il più presto possibile: ottobre, addirittura settembre, si sentiva dire. Poi, ai fautori del Sì, è apparso il fatto che forse la loro campagna di propaganda avesse qualche difetto e quindi c'era  bisogno di più tempo per raddrizzarne le sorti e allora, invece di votare subito, si doveva votare più tardi possibile. La data era diventata una specie di miraggio: si spostava sempre più in là, per approdare poi, appunto, al 4 dicembre.