giovedì 12 maggio 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 66

L'articolo 66 è modificato dall'articolo 7 della legge di riforma costituzionale. 


  1. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

  1. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
  2. Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione  dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente  decadenza  da senatore.

Come si diceva a proposito del comma 5 dell'articolo 57, il Senato avrà una composizione che varierà ogni anno perché dovrà adeguarsi ai tempi delle cariche elettive locali che non sono tutte in fase tra loro (vedi: Archivio Storico delle Elezioni Regionali - Ministero dell'Interno). Si passa dal bicameralismo paritario al bicameralismo "gerarchico": la Camera dei deputati avrà il ruolo più importante e il Senato, perché non più eletto a suffragio universale (vedi articolo 58) e anche per la sua composizione ballerina, risulterà essere il ramo del parlamento di serie B con buona pace di ogni federalismo. Senza considerare il fatto che non si capisce come un consigliere regionale, o un sindaco, possa recarsi a Roma, fra l'altro coordinandosi con gli altri 94 che, come lui, immagino avranno impegni sul territorio che sicuramente saranno sentiti come preminenti rispetto a quelli nazionali: un vero pateracchio!
Anche su questo attendo spiegazioni dai preparatissimi propagandisti porta a porta del Sì al referendum.

mercoledì 11 maggio 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 64

L'articolo 64 è modificato dall'articolo 6 della legge di riforma costituzionale. 


  1. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
  3. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
  4. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

  1. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  2. I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina  lo statuto delle opposizioni.
  3. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
  4. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
  5. I membri del Governo hanno diritto, e se  richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni  volta che lo richiedono.
  6. I membri del Parlamento  hanno  il  dovere  di  partecipare  alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni 

Per ora l'articolo 64 sembra l'unico che sembra migliorare il testo originale, per esempio attraverso un richiamo ai doveri (comma 6). Il cambiamento maggiore si ha nel nuovo comma 2, apparentemente anche questo migliorativo, anche se non si riesce a capire cosa significhi disciplinare "lo statuto delle opposizioni": sembrerebbe che un intero comma comprensibile sia troppo, almeno metà deve contenere qualche frase sibillina o di non immediata comprensione. Ma sicuramente gli entusiasti propagandisti porta a porta che ci sono stati annunciati ce lo sapranno spiegare: io sono qui che li aspetto per chiedere questo e altro.

martedì 10 maggio 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 63

L'articolo 63 è modificato dall'articolo 5 delle legge di riforma costituzionale che inserisce un nuovo comma tra i due che costituiscono il testo originario.

  1. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.







  1. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati
  1. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
  2. Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.
  3. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati

Il fatto che i componenti del nuovo Senato provengano dai consigli regionali e/o comunali (vedi articolo 57), e quindi possano avere in essi cariche o ruoli non compatibili con l'attività in Senato, costituisce la questione che il secondo comma, quello aggiunto, affronta. Il modo in cui lo fa, però, è un po' particolare, perché, leggendo attentamente, non si capisce cosa voglia dire, per esempio, "l'elezione o la nomina". "Eleggere" qualcuno significa sceglierlo attraverso una procedura di voto, è un processo che va dal basso verso l'alto: i cittadini eleggono i rappresentanti, i membri di un'assemblea eleggono il presidente, e così via. "Nominare", invece, prevede che un organo superiore, che ne abbia facoltà, dia un incarico di qualche tipo a qualcuno, quindi un processo che va dall'alto verso il basso. Insomma procedure opposte, non esattamente equivalenti, quindi io mi chiedo, e non so rispondermi,  a cosa ci si stia riferendo quando si parla di "elezione o nomina alle cariche [...]". Non stiamo parlando di una circolare o di una legge ordinaria, stiamo parlando della legge fondamentale dello Stato: si hanno dubbi leggendo la versione "vecchia"?
Ma l'ambiguità continua. Cosa significa "l'elezione o la nomina possono essere limitate"? Che cos' è una nomina o un'elezione "limitata"? Una nomina a metà? Un'elezione in parte?
Una elezione o una nomina, trascurando il fatto che sono procedure opposte, danno comunque un esito di tipo 1 o 0: o si è, o non si è, eletti o nominati, cosa significa quella "limitazione"?
Probabilmente, ma vado a libera interpretazione, il secondo comma vuole dire che l'elezione o la nomina devono essere compatibili con il ruolo che l'eletto (o il nominato) svolge nell'organo locale, ma perché dirlo in maniera poco chiara? Il mio sospetto è che una maggiore ambiguità permetta un maggior spazio di manovra, ma in questo modo si sacrifica un elemento fondamentale, cioè la chiarezza e la trasparenza, che dovrebbe essere la base minima per un testo costituzionale ben scritto, ai giochi di corridoio di piccolo cabotaggio: un po' triste, per usare un'espressione enormemente attenuata.

[nota del 10 settembre 2016:

In un'intervista a "La Stampa" del 6 settembre 2016 la ministra Boschi, firmataria della legge di riforma costituzionale, risponde ad una domanda proprio sull'ambiguità tra nomina ed elezione.
Riporto la parte che interessa mentre l'intervista integrale, a cura di Jacopo Iacoboni si può leggere qui: Boschi: l’Italicum può cambiare ma è slegato dal referendum.

Ecco il testo della domanda e la risposta di Boschi
C’è un’ambiguità di fondo su come saranno scelti i senatori. Saranno “designati” o saranno “eletti”? Andrà scritta una legge elettorale ad hoc per il Senato, ma sarà molto problematico.

«I nuovi senatori saranno consiglieri regionali e sindaci. E loro sono eletti dai cittadini, non nominati. All’interno dei consiglieri e dei sindaci, si dovrà decidere chi andrà a rappresentare il territorio in Senato. Ed è vero che saranno i consigli regionali a dover stabilire chi, ma in conformità a quello che i cittadini voteranno quando si vanno a rinnovare i consigli regionali. Servirà una legge elettorale che questo Parlamento dovrà approvare per il nuovo Senato. Nel frattempo c’è comunque una norma transitoria di chiusura del sistema, perché possa funzionare comunque la riforma fin tanto che non sarà approvata la legge sul nuovo Senato. Io però mi auguro che possa essere approvata da questa legislatura come ci siamo impegnati a fare. Un Senato che rappresenta i territori simile a quello disegnato dalla riforma esiste anche in altre importanti democrazie, Germania, Austria, Francia, per esempio».

Io continuo a non capire, anche se è sicuramente colpa della mia scarsa intelligenza. In ogni caso mi sarei aspettato una maggior chiarezza da chi la riforma l'ha scritta, o no?]

Come cambia la Costituzione : l'articolo 62

La soppressione del terzo comma dell'articolo 62 è attuata dal terzo comma  dall'articolo 38 della legge di riforma costituzionale.

  1. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
  2. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
  3. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
  1. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
  2. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

La modifica sottolinea la differenza di raggio d'azione che ci sarà tra i due rami del Parlamento. Il Senato si occuperà di questioni diverse, per ora non molto chiare (vedi quinto comma dell'articolo 55), rispetto alla Camera dei Deputati, e quindi non è più necessario, in caso di convocazione straordinaria di una delle Camere che ci sia la convocazione automatica dell'altra.

lunedì 9 maggio 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 61

L'articolo 61 è modificato dal terzo comma dall'articolo 38 della legge di riforma costituzionale.  

  1. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
  2. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
  1. L'elezione della nuova Camera dei  deputati  ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione. 
  2. Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.

Altro articolo che viene modificato per eliminare i riferimenti al Senato. Il Senato, quindi, non avendo limiti temporali che ruolo avrà in questi periodi di transizione?

Come cambia la Costituzione: l'articolo 60

L'articolo 60 è modificato dall'art 4  della legge di riforma costituzionale.  

  1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
  2. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
  1. La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. 
  2. La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Coerentemente con il cambiamento del sistema di votazione per il Senato, che, come abbiamo visto, non è più eletto a suffragio universale e dipende dai parlamenti regionali, anche la sua durata non può più essere definita a priori: è un Senato i cui membri cambiano in parte ogni anno a seconda della regione e/o della città di provenienza (vedi articolo 57 e articolo 58).
Non avendo il Senato una durata non può essere neanche prorogato: è un'istituzione molto particolare, altro che abolizione!
In ogni caso, forse anche perché qui bastava solo modificare alcune parti dei due commi, il testo è comprensibile: è già qualcosa.

Come cambia la Costituzione: l'articolo 59

L'articolo 59 è modificato dall'art 3 della legge di riforma costituzionale ed elimina parzialmente la figura del Senatore a vita, carica che rimane solo nel caso degli ex Presidenti della Repubblica.

  1. E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
  2. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
  1. E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
  2. Il Presidente della Repubblica puo' nominare  senatori cittadini che hanno  illustrato  la  Patria  per  altissimi meriti  nel  campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati. 

Oltre a Giorgio Napolitano e Carlo Azeglio Ciampi [è morto il 16 settembre 2016], attualmente sono in carica Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano e Carlo Rubbia (Fonte: Sito del Senato - Senatori a vita). I primi due, essendo stati Presidenti della Repubblica, immagino che potranno mantenere la carica. Per gli altri penso che dovrà essere stabilito se dovranno decadere oppure no, ma non mi sembra una questione fondamentale.
Certo che, visto che il centro della riforma sarebbe il ruolo del Senato, forse si sarebbe potuta anche eliminare questa figura, retaggio del nostro passato monarchico, ma, ribadisco, per ora, l'articolo 59 mi sembra quello meno tossico.