martedì 10 maggio 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 63

L'articolo 63 è modificato dall'articolo 5 delle legge di riforma costituzionale che inserisce un nuovo comma tra i due che costituiscono il testo originario.

  1. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.







  1. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati
  1. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
  2. Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.
  3. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati

Il fatto che i componenti del nuovo Senato provengano dai consigli regionali e/o comunali (vedi articolo 57), e quindi possano avere in essi cariche o ruoli non compatibili con l'attività in Senato, costituisce la questione che il secondo comma, quello aggiunto, affronta. Il modo in cui lo fa, però, è un po' particolare, perché, leggendo attentamente, non si capisce cosa voglia dire, per esempio, "l'elezione o la nomina". "Eleggere" qualcuno significa sceglierlo attraverso una procedura di voto, è un processo che va dal basso verso l'alto: i cittadini eleggono i rappresentanti, i membri di un'assemblea eleggono il presidente, e così via. "Nominare", invece, prevede che un organo superiore, che ne abbia facoltà, dia un incarico di qualche tipo a qualcuno, quindi un processo che va dall'alto verso il basso. Insomma procedure opposte, non esattamente equivalenti, quindi io mi chiedo, e non so rispondermi,  a cosa ci si stia riferendo quando si parla di "elezione o nomina alle cariche [...]". Non stiamo parlando di una circolare o di una legge ordinaria, stiamo parlando della legge fondamentale dello Stato: si hanno dubbi leggendo la versione "vecchia"?
Ma l'ambiguità continua. Cosa significa "l'elezione o la nomina possono essere limitate"? Che cos' è una nomina o un'elezione "limitata"? Una nomina a metà? Un'elezione in parte?
Una elezione o una nomina, trascurando il fatto che sono procedure opposte, danno comunque un esito di tipo 1 o 0: o si è, o non si è, eletti o nominati, cosa significa quella "limitazione"?
Probabilmente, ma vado a libera interpretazione, il secondo comma vuole dire che l'elezione o la nomina devono essere compatibili con il ruolo che l'eletto (o il nominato) svolge nell'organo locale, ma perché dirlo in maniera poco chiara? Il mio sospetto è che una maggiore ambiguità permetta un maggior spazio di manovra, ma in questo modo si sacrifica un elemento fondamentale, cioè la chiarezza e la trasparenza, che dovrebbe essere la base minima per un testo costituzionale ben scritto, ai giochi di corridoio di piccolo cabotaggio: un po' triste, per usare un'espressione enormemente attenuata.

[nota del 10 settembre 2016:

In un'intervista a "La Stampa" del 6 settembre 2016 la ministra Boschi, firmataria della legge di riforma costituzionale, risponde ad una domanda proprio sull'ambiguità tra nomina ed elezione.
Riporto la parte che interessa mentre l'intervista integrale, a cura di Jacopo Iacoboni si può leggere qui: Boschi: l’Italicum può cambiare ma è slegato dal referendum.

Ecco il testo della domanda e la risposta di Boschi
C’è un’ambiguità di fondo su come saranno scelti i senatori. Saranno “designati” o saranno “eletti”? Andrà scritta una legge elettorale ad hoc per il Senato, ma sarà molto problematico.

«I nuovi senatori saranno consiglieri regionali e sindaci. E loro sono eletti dai cittadini, non nominati. All’interno dei consiglieri e dei sindaci, si dovrà decidere chi andrà a rappresentare il territorio in Senato. Ed è vero che saranno i consigli regionali a dover stabilire chi, ma in conformità a quello che i cittadini voteranno quando si vanno a rinnovare i consigli regionali. Servirà una legge elettorale che questo Parlamento dovrà approvare per il nuovo Senato. Nel frattempo c’è comunque una norma transitoria di chiusura del sistema, perché possa funzionare comunque la riforma fin tanto che non sarà approvata la legge sul nuovo Senato. Io però mi auguro che possa essere approvata da questa legislatura come ci siamo impegnati a fare. Un Senato che rappresenta i territori simile a quello disegnato dalla riforma esiste anche in altre importanti democrazie, Germania, Austria, Francia, per esempio».

Io continuo a non capire, anche se è sicuramente colpa della mia scarsa intelligenza. In ogni caso mi sarei aspettato una maggior chiarezza da chi la riforma l'ha scritta, o no?]

Nessun commento:

Posta un commento