giovedì 23 giugno 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 75

L'articolo 75 è modificato dall'articolo 15 della legge di riforma costituzionale. 

  1. E`indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
  2. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
  3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
  4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
  5. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

  1. E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. 
  2. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 
  3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
  4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiuntala maggioranza dei voti validamente espressi. 
  5. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.


I primi due commi non sono variati. Il terzo è un semplice adeguamento a quanto dovrebbe avvenire: nell'ipotesi della riforma (vedi abrogazione dell'articolo 58) il Senato non sarà eletto a suffragio universale dai cittadini con più di 25 anni, come è attualmente, e quindi non si rende necessario specificare che possono votare ai referendum abrogativi gli elettori della Camera, cioè i diciottenni.
Il quarto introduce la novità del doppio quorum nei referendum abrogativi. Questi ultimi sono strumenti di democrazia diretta e devono essere richiesti, attualmente, da cinquecentomila elettori oppure da cinque consigli regionali. Poi, però, diversamente dalle elezioni politiche e amministrative, che sono sempre valide, qualsiasi sia il numero dei votanti, i referendum abrogativi sono validi solo se si esprime la maggioranza degli elettori. Nella nuova formulazione, in caso che le firme dei richiedenti siano ottocentomila, il quorum si abbassa alla maggioranza dei votanti alle elezioni politiche che hanno preceduto il referendum. L'abbassamento del quorum, però, è controbilanciato dall'aumento delle firme. Quello che dal mio punto di vista stride fastidiosamente è non aver previsto un meccanismo simile per il numero dei consigli regionali, per esempio prevedendone otto per avere la diminuzione del quorum. A me sembra chiaro che questo si innesta nell'impostazione complessiva della riforma, che tende a verticalizzare il potere, non solo subordinando il Senato, ma anche diminuendo le concrete possibilità delle Regioni di opporsi al governo centrale. In questo modo il possibile abbassamento del quorum diventa un semplice slogan propagandistico per attirare consenso alla riforma costituzionale sul piano della democrazia diretta. La stessa possibilità non viene concessa (il termine mi sembra del tutto appropriato in questo tentativo di trasformarci da cittadini in sudditi) ai consigli regionali che potrebbero utilizzarla con maggior facilità di un semplice comitato promotore di un referendum abrogativo: è storia recentissima quella del referendum cosiddetto delle trivelle, che era stato appunto richiesto da dieci, poi diventati nove, consigli regionali.
Infine, il quinto comma resta invariato come i primi due.

Indice degli articoli presi in esame

Come cambia la Costituzione: l'articolo 74

L'articolo 74 è modificato dall'articolo 14  della legge di riforma costituzionale. 


  1. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
  2. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
  1. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
  2. Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni. 
  3. Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.

L'articolo 74 concede al Presidente della Repubblica la facoltà di chiedere il riesame di una legge prima della sua promulgazione.
Il primo comma è rimasto inalterato e il terzo, che corrisponde al secondo del testo attuale, ha subito solo un mutamento formale per adeguarsi al nuovo bicameralismo, cioè al fatto che alcune leggi possono essere approvate solo da un ramo del Parlamento.
Il cambiamento maggiore si ha dal comma 2 del testo riformato, che è del tutto nuovo. Questo riguarda la conversione dei decreti legge emanati per motivi di urgenza dal governo, cioè quanto viene stabilito dall'articolo 77. Questo comma di fatto allunga a 90 giorni il tempo di conversione, normalmente fissato a 60: uno dei tanti elementi di rafforzamento del Governo rispetto al Parlamento, soprattutto da quando la decretazione di urgenza, da strumento eccezionale, è diventato quasi la norma. 
Quello che appare sempre più evidente dall'analisi della legge di riforma della Costituzione è una gerarchizzazione degli istituti in cui sono articolati i poteri dello Stato. L'impressione è quella che da un sistema di controlli reciproci all'interno di una repubblica parlamentare, si stia passando ad una verticalizzazione in cui il governo e il Presidente del Consiglio occupino il vertice, con al di sotto la Camera dei Deputati e poi, all'ultimo posto, il Senato, ridotto ad una sorta di organo vestigiale. 
Continuando l'analisi vedremo se questa impressione è giusta e cosa succede alle altre massime istituzioni dello Stato, come il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale.

lunedì 13 giugno 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 73

L'articolo 73 è modificato dall'articolo 13  e dal quinto comma dell'articolo 138 della legge di riforma costituzionale. 



  1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione.
  2. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
  3. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.



  1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. 
  2. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.
  3. Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
  4. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.


Il primo comma rimane lo stesso. I maggiori cambiamenti si hanno nel secondo comma, del tutto nuovo, che stabilisce la possibilità di un giudizio preventivo di costituzionalità prima della promulgazione delle leggi elettorali, cosa in sé positiva. Da sottolineare, però, la diversa percentuale che è necessario raggiungere per ottenerlo: alla Camera basta la richiesta di un quarto dei deputati, al Senato, invece, è necessario un terzo dei senatori. Una differenza apparentemente inspiegabile e che sembra andare nella direzione di depotenziare il Senato anche nelle residue funzioni che gli sono rimaste, come l'approvazione delle leggi elettorali (vedi articolo 70).
Il diminuito statuto del Senato risulta anche dal comma successivo, il terzo, che nella nuova formulazione riserva alla sola Camera dei Deputati la prerogativa di stabilire la promulgazione d'urgenza di una legge e immagino che questo valga anche per le leggi in cui è ancora necessario il Senato.
L'ultimo comma è rimasto invariato.
Questo articolo introduce un interessante elemento di novità, la possibilità di un giudizio preliminare di costituzionalità sulle leggi elettorali, ma con una procedura che sfavorisce il Senato, cosa che sembra essere una delle costanti della riforma, come se in mancanza di una chiara volontà di eliminare questo ramo del Parlamento, ci si sia accontentati di diminuirne il potere e di renderne il funzionamento più difficoltoso.

Indice degli articoli presi in esame

giovedì 9 giugno 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 72

L'articolo 72 è modificato dall'articolo 12 della legge di riforma costituzionale. 

  1. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
  2. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
  3. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
  4. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

  1. Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. 
  2. Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. 
  3. I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. 
  4. Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità' dei lavori delle Commissioni. 
  5. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi. 
  6. Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70
  7. Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può' chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge

L'articolo 72 continua la serie di articoli, come il 70 e il 71, che si occupano della formazione delle leggi.
L'unica variazione del primo comma è l'esplicito riferimento all'articolo 70, che stabilisce quali siano le leggi che necessitano dell'approvazione da ambedue i rami del Parlamento.
Il secondo comma, del tutto nuovo, stabilisce il percorso legislativo per le leggi che non necessitano dell'approvazione bicamerale (in questo è il parallelo del secondo comma dell'articolo 70), cioè l'esame e l'approvazione da parte della sola Camera dei Deputati. A questo proposito, però, va ricordato che il Senato può lo stesso proporre modifiche (vedi comma 3 dell'articolo 70): il cosiddetto ping-pong da una Camera all'altro rimane anche se in misura ridotta.
Il terzo comma semplicemente aggiorna il riferimento (comma 2 testo attuale) ad ambedue i regolamenti delle Camere per i procedimenti d'urgenza, visto che l'iter delle leggi con la riforma non è sempre lo stesso e ci sono provvedimenti che devono passare da ambedue i rami del Parlamento e altri che invece rimangono solo all'interno di uno dei due.
Il quarto comma sviluppa il precedente sui regolamenti per quanto riguarda le commissioni parlamentari. Dato che la composizione del Senato è ancora piuttosto vaga (vedi articolo 57) non dice nulla al proposito, creando una vistosa e poco elegante asimmetria: secondo quali criteri saranno formate le commissioni al Senato? Perché viene fissato il criterio di formazione per la Camera e per il Senato no? E' opportuno che la Costituzione presenti questa incertezza in un proprio articolo?
Il quinto comma è rimasto invariato e corrisponde al quarto dell'articolo originale. Tutto bene? Non direi, perché mentre prima (cioè adesso) era all'interno di un testo che stabiliva nell'articolo 70 che la funzione legislativa era esercitata da ambedue le Camere, nella versione rinnovata il comma agisce all'interno di un quadro in cui la procedura legislativa normale è quella che coinvolge la sola Camera dei Deputati (secondo comma dell'articolo 70), che qui viene prescritta per le leggi costituzionali, che però, vedi primo comma dell'articolo 70 del nuovo testo, dovrebbero essere esaminate da ambedue le Camere. Immagino (ma non lo so per certo: altra domanda da fare ai solerti missionari del Sì che andranno di casa in casa)  che il contesto dell'articolo, cioè il passaggio all'interno di una commissione, oppure il provvedimento abbreviato, debba circoscrivere l'area di validità del quinto comma, ma non sarebbe stata più opportuna una precisazione che vanificasse qualsiasi dubbio? Siamo certi (io sicuramente non lo sono) che non sia possibile utilizzare questo comma per dire che il Senato non deve, in contraddizione con quanto dice il primo comma dell'articolo 70, occuparsi delle leggi costituzionali?
Il sesto comma rimanda al futuro regolamento del Senato le modalità per l'esame dei disegni di legge che devono essere approvati da ambedue le Camere.
Il settimo comma stabilisce che il governo, in casi in cui un provvedimento sia "essenziale per l'attuazione del programma", condizione poco chiara ed estensibile a piacere, abbia facoltà di chiedere alla Camera di deliberare entro cinque giorni affinché la discussione avvenga con priorità entro settanta giorni dalla delibera, escludendo però da questa possibilità le leggi che mantengono la doppia lettura, i provvedimenti di indulto e amnistia (riferimento all'articolo 79) e le leggi di bilancio (riferimento all'articolo 81). Sembra una sorta di via intermedia rispetto al Decreto Legge e comunque una sempre maggiore preponderanza dell'esecutivo sul legislativo.
Quest'ultimo comma va nella direzione di una maggior subalternità del Parlamento rispetto al Governo, cosa che sembra essere una delle direttrici di questa riforma costituzionale. Un altro elemento simile è, per esempio, nel quarto comma dell'articolo 55, quando toglie al Senato la possibilità di votare la fiducia al governo.
Un'altra costante che sembra emergere dall'analisi è la scarsa chiarezza e  i riferimenti ad altri articoli che rendono il testo di più difficile lettura, come era già emerso precedentemente.
Infine la grave contraddizione relativa all'esame delle leggi costituzionali spero sia solo un mio abbaglio dovuto alla scarsa dimestichezza  con l'interpretazione delle norme giuridiche.

domenica 29 maggio 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 71

L'articolo 71 è modificato dall'articolo 11  della legge di riforma costituzionale. 


  1. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
  2. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
  1. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
  2. Il Senato della Repubblica può,  con  deliberazione  adottata  a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal  caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del  Senato  della Repubblica.
  3. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.  La discussione e la  deliberazione  conclusiva sulle proposte di legge  d'iniziativa popolare  sono  garantite  nei tempi,  nelle  forme  e  nei   limiti   stabiliti   dai regolamenti parlamentari.
  4. Al  fine  di  favorire  la  partecipazione  dei  cittadini  alla determinazione delle politiche  pubbliche,  la  legge  costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme  di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe  le  Camere  sono disposte le modalità di attuazione

L'articolo 71 si occupa dell'iniziativa legislativa, cioè stabilisce quali siano gli organi preposti a proporre le leggi.
Il primo comma non subisce nessuna variazione, cioè la facoltà di proporre le leggi rimane agli stessi organi che l'avevano in precedenza: il Governo e ciascun parlamentare dei due rami del Parlamento, quindi ai Senatori rimane la possibilità di proporre una legge.
Il secondo comma inserisce a questo proposito, però, una limitazione: il disegno di legge di un senatore, deve, per passare all'esame della Camera dei Deputati, essere accompagnato da una delibera a maggioranza assoluta dei componenti (almeno 51, visto che in tutto sono 100), che è una condizione che non credo sarà facilissima da raggiungere anche solo per motivazioni logistiche (i Senatori sono tali, per così dire, a mezzo servizio: vedi articolo 57) prima ancora di quelle politiche.
Il terzo comma triplica il numero dei cittadini che sono necessari per la presentazione di una legge di iniziativa popolare, poi indora la pillola introducendo la garanzia della deliberazione su di esse che però è legata ai regolamenti parlamentari, quindi senza nessuna certezza effettiva: non sarebbe stato difficile dire, come si fa al secondo comma per l'iniziativa legislativa del Senato, "entro sei mesi", per esempio. E' ovvio che il non averlo puntualizzato permette di gestire in senso propagandistico la cosa, tanto niente è ancora definito, mentre è comunque stabilito che il numero dei firmatari triplichi.
Il quarto comma, del tutto nuovo,  introduce la possibilità dei "referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche nelle formazioni sociali" ma, oltre ad essere assai poco chiaro (cosa sono, per esempio, le "formazioni sociali"?), rimanda ad una successiva legge per l'attuazione di ciò.
Dall'analisi si rafforza l'idea di un Senato che, lungi dall'essere abolito o occuparsi solo delle regioni, continua ad esistere, ma in posizione subordinata. In compenso per le leggi di iniziativa popolare, che dall'inizio della Repubblica finora non sono mai state discusse in nessuna legislatura,  si triplica il numero dei firmatari, rendendo così più difficile la loro presentazione e non si capisce il perché: il Parlamento si trova impossibilitato a lavorare per l'eccesso di leggi di iniziativa popolare presentate nel corso del tempo? Poi c'è un demagogica garanzia di discussione parlamentare che però è rimandata al futuro: la sostanza è un minor potere dei cittadini rispetto a prima, poi si vedrà. Ma questa mi sembra una costante di questo processo di revisione costituzionale, letto in parallelo alla revisione della legge elettorale, il cosiddetto "Italicum": la tendenza mi sembra essere quella della diminuzione del potere dei cittadini, una diminuzione della democrazia del tutto in sintonia con il processo di verticalizzazione del potere che sta attraversando l'intera nostra società e che sta progressivamente riducendo, per esempio, i diritti dei lavoratori ovunque nei luoghi di lavoro.


mercoledì 25 maggio 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 70

L'articolo 70 è modificato dall'articolo 10 della legge di riforma costituzionale.
Metto qui i commenti perché mi rendo conto che leggersi tutto può essere un po' faticoso. La prima cosa da dire è che il Senato non sparisce, mantiene delle competenze (vedi sotto per i dettagli) anche sul piano nazionale, ma risulta messo in secondo piano rispetto alla camera dei Deputati, con un ruolo non chiaro e che presumibilmente, per quanto riguarda la formazione delle leggi, è molto probabile che, al contrario di quello che viene sbandierato, produca lungaggini e difficoltà.
Il modo in cui è scritto, con 13 rimandi ad altri commi di altri articoli, rende la comprensione effettiva del testo assai complicata e quindi cade uno di quegli elementi di democrazia reale che è la possibilità, per il cittadino medio, di comprendere facilmente almeno la base del sistema giuridico, cioè, appunto, la Costituzione: il fatto che sia scritta male non è una semplice questione di eleganza formale (c'è addirittura il termine "periodo" al posto di "comma", immagino sia una svista), ma una garanzia di trasparenza e la possibilità di esercitare un controllo anche da parte del cittadino e non solo da parte di un tecnico.


  1. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
  1. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della  Costituzione  e  le altre leggi costituzionali, e soltanto per  le  leggi  di attuazione delle  disposizioni  costituzionali concernenti  la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che  determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo,  le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane  e  le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per  la legge che stabilisce le norme generali, le forme e  i  termini della partecipazione dell'Italia alla  formazione  e all'attuazione  della normativa e delle  politiche dell'Unione  europea,  per  quella  che determina  i casi  di  ineleggibilità  e  di  incompatibilità  con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e  per  le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119,  sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi  approvate  a norma del presente comma.
  2. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
  3. Ogni disegno di  legge  approvato  dalla  Camera dei  deputati  è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro  dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti,  può disporre di  esaminarlo.  Nei  trenta  giorni successivi  il   Senato   della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva.  Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o  sia inutilmente decorso il  termine per  deliberare, ovvero  quando  la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva,  la  legge può essere promulgata.
  4. L'esame  del  Senato  della  Repubblica  per  le leggi  che  danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i  medesimi  disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei  suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
  5. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma,  approvati dalla  Camera  dei deputati, sono  esaminati   dal   Senato   della Repubblica, che  può  deliberare proposte  di  modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
  6. I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le  norme  dei  rispettivi regolamenti.
  7. Il Senato  della  Repubblica  può,  secondo quanto previsto  dal proprio  regolamento, svolgere   attività   conoscitive,   nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.

Nell'articolo 70, il primo della sezione sulla Formazione delle leggi, le cose si complicano molto. Nel primo comma ci sono ben 11 riferimenti ad altri articoli: è opportuno che un articolo della Costituzione sia scritto in questo modo? Come una legge ordinaria o un regolamento, ammesso, e non concesso, che ciò vada bene per la scrittura delle leggi ordinarie?  E' giusto che il cittadino debba sottoporsi ad una fatica di tipo tecnico per capire cosa significa, neanche un intero articolo, semplicemente il primo comma di un articolo? A me pare che questo sia avvenuto perché questa riforma è figlia di un atteggiamento assai poco costituzionale, cioè senza l'ampia condivisione che sarebbe necessaria in questi casi, con una fortissima ingerenza del governo in carica, che ne ha fatto, per la stessa voce del Presidente del Consiglio, un elemento fondamentale della propria azione, cosa che ha costretto il dibattito nelle secche della polemica politica spicciola.
Una riforma costituzionale che prevede di ridisegnare l'ordinamento della Repubblica, come si propone questa, avrebbe dovuto essere stata fatta da un'assemblea costituzionale, eletta con il metodo proporzionale, in modo da rappresentare in maniera equa le culture politiche del nostro Paese, come è avvenuto per quella attualmente in vigore.
Ma proviamo a capire il testo. Di norma le leggi sono approvate solo dalla Camera dei deputati (comma 2), però ci sono molti casi in cui entra in gioco anche il Senato e sono:
  • le leggi di revisione della  Costituzione  e  le altre leggi costituzionali: questo sembra abbastanza chiaro;
  • "e soltanto per  le  leggi  di attuazione delle  disposizioni  costituzionali concernenti  la tutela delle minoranze linguistiche", invece, cosa significa? Individua delle specifiche norme o è una condizione che si applica a quanto dice dopo (altro quesito per quelli dei comitati per il Sì)? Perchè "soltanto"?
  •  i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71
  • le leggi che  determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo,  le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane  e  le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni
  • la legge che stabilisce le norme generali, le forme e  i  termini della partecipazione dell'Italia alla  formazione  e all'attuazione  della normativa e delle  politiche dell'Unione  europea
  • [la legge] che determina  i casi  di  ineleggibilità  e  di  incompatibilità  con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma;
le leggi di cui agli articoli 
  • 57, sesto comma, cioè quello che riguarda la legge per l'elezione dei Senatori;
  • 80, secondo periodo: è interessante l'introduzione del termine "periodo", invece di "comma". Non solo ci si riferisce ad altri articoli, anzi a parti di altri articoli, ma si utilizza un sinonimo meno tecnico, per motivi del tutto imperscrutabili (stiamo parlando della Costituzione: la legge fondamentale dello Stato). In ogni caso l'articolo 80 è quello che si riferisce alle leggi di ratifica dei trattati con l'Unione europea;
  • 114, terzo comma: riguarda Roma capitale d'Italia e il suo "ordinamento";
  • 116, terzo comma: riguarda ulteriori forme di autonomia in campi specifici ottenibili dalle altre regioni;
  • 117, quinto e nono comma: il 5 riguarda la possibilità delle province autonome di Trento e Bolzano di partecipare direttamente alle decisione dell'Unione europea e il 9 riguarda gli accordi che le Regioni possono fare con altri Stati e/o regioni di altri Stati;
  • 119,  sesto comma: riguarda i prestiti che possono fare Comuni o Città metropolitane. Quindi in questi casi i Comuni devono, ogni volta, immagino, aspettare una legge bicamerale?
  • 120, secondo comma: che stabilisce che il governo può sostituirsi agli organi locali ed escluderne i titolari in caso di grave dissesto;
  • 122, primo comma: che si occupa dei casi di ineleggibilità agli organi locali, dei compensi dei consiglieri e di "promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza";
  • 132, secondo comma: riguarda la possibilità dei Comuni di cambiare Regione.
E abbiamo visto solo il primo e il secondo comma: dal bicameralismo perfetto al bicameralismo farraginoso. Il Senato non solo non sparisce, ma renderà presumibilmente molto complicata la formazione delle leggi in tutti i casi in cui si debba stabilire se sono di sua competenza oppure no.
Il terzo comma permette al Senato il riesame di ogni legge che la Camera elabora, una sorta di compensazione del potere legislativo perduto. Può proporre modifiche che la Camera può integrare oppure no.
Il quarto stabilisce che, quando il Parlamento, su proposta del governo (vedi articolo 117) si sostituisce alla Regione per legiferare su argomenti di preminente interesse nazionale, questo deve avvenire secondo i tempi e i modi che il comma stabilisce. Faccio notare che il Senato riunisce 95 persone che svolgono già un ruolo come consigliere regionale o come sindaco: sarà possibile rispettare i tempi ravvicinati (dieci giorni) imposti da queste norme? Sarà possibile avere il numero legale e un dibattito serio dovendo coordinare 95 persone che svolgono già un compito? A me sembra abbastanza ovvio che questa operazione è un modo surrettizio di depotenziare Regioni e Senato: metterli in condizioni di non riuscire a esaminare le leggi, oppure costringerli a farlo in maniera frettolosa.
Il quinto comma si riferisce alla legge di bilancio del governo, che il Senato non approva, ma sulla quale può proporre modifiche: una specie di graziosa concessione.
Il sesto pone le questioni di competenza, che immagino frequenti, nelle mani dei soli presidenti delle due camere.
Il settimo, e ultimo comma, dà la possibilità al Senato di esprimere opinioni, perché di fatto dice questo, su quello che fa la Camera dei Deputati: devo dedurre che io, che non sarò Senatore, non potrò farlo? L'ironia è perché non ne capisco il senso.
Le considerazioni le ho messe all'inizio per evitarvi di leggere tutto se non ne avete voglia.

martedì 24 maggio 2016

Come cambia la Costituzione: alcune note storiche

La Costituzione attuale è  in vigore dall'inizio del 1948 ed è stata elaborata dall'assemblea costituzionale eletta il 2 giugno del 1946.

Naturalmente, nello stesso periodo ci fu un governo in carica, anzi, più di uno, che dovettero operare nella difficile situazione del secondo dopoguerra. Essi furono il II Governo De Gasperi (13.07.1946 - 28.01.1947), il III Governo De Gasperi (02.02.1947 - 31.05.1947) e il IV Governo De Gasperi (31.05.1947 - 23.05.1948).
Prima considerazione: anche solo da queste scarne informazioni, senza neanche approfondire i motivi che hanno portato agli avvicendamenti dei tre governi, si intuisce come l'attività costituzionale fosse del tutto indipendente da quella dell'esecutivo.
Se poi si guarda un po' più  da vicino si scopre che la transizione dal terzo al quarto governo De Gasperi fu particolarmente traumatica. Mentre il passaggio dal secondo al terzo avvenne mantenendo la stessa base parlamentare - furono ambedue governi di unità nazionale ai quali parteciparono anche i partiti di sinistra, comunisti compresi - il quarto De Gasperi fu quello che terminò l'esperienza dei governi di unità nazionale, espulse dall'area governativa le sinistre e cominciò la serie degli esecutivi basati sulla centralità della DC. In particolare il PCI restò escluso per il trentennio successivo: un cambiamento che divenne uno dei tratti caratteristici della vita politica italiana della Prima Repubblica. 
Togliatti minacciò sfracelli e proclamò il boicottaggio della Costituente perché  il PCI era stato escluso o, viceversa, De Gasperi emarginò i deputati della sinistra dai lavori dell'Assemblea? No, i lavori proseguirono e portarono alla Costituzione che abbiamo tuttora e questo perché era chiaro a tutti che l'elaborazione della legge fondamentale dello Stato era cosa completamente differente dall'attività governativa: il PCI e il PSI erano esclusi dal governo, ma la cultura dei partiti della sinistra doveva essere lo stesso nella Costituzione, al pari di quella liberale e di quella cattolica.
Oggi, invece, il Presidente del Consiglio in carica ripete continuamente che, se gli italiani non approveranno le modifiche costituzionali, lui si dimetterà, attuando un ricatto decisamente fuori luogo e indegno della carica che riveste, aiutato in questo da altre persone altrettanto indegne del ruolo istituzionale che ricoprono. Ricatto che vuole sopperire alla mancanza di possibilità di poter mettere a confronto i due testi per l'evidente inadeguatezza della riforma rispetto al testo attualmente in vigore: solo con la propaganda può vincere il Sì al referendum costituzionale, perché, sul piano dei contenuti, la riforma è, nelle sue questioni essenziali e nello stessa lingua in cui è stata scritta, indifendibile, basta confrontare i due testi e questo appare immediatamente.
La distanza dai principi e dalle pratiche della Costituente degli anni Quaranta non è solo in questa commistione che nega nei fatti la separazione dei poteri, ma nel modo stesso in cui le modifiche costituzionali sono state elaborate. L'attuale riforma vorrebbe cambiare in maniera sostanziale la parte seconda, cioè quella sull'ordinamento della Repubblica; si tratta dell'organizzazione complessiva del nostro sistema, non un dettaglio, ma una serie di elementi fondamentali il cui cambiamento trasformerebbe le basi della vita politica del nostro paese. Una trasformazione così radicale dovrebbe essere affrontata da un'Assemblea Costituente eletta a suffragio universale con il sistema proporzionale, perché potessero essere rappresentate tutte le tendenze politiche del nostro paese, come infatti fu nel '46. Invece è stato il prodotto da un Parlamento frutto di una legge elettorale dichiarata incostituzionale e per giunta non proporzionale: mi pare ovvio che da simili premesse sbagliate possano derivare solo conclusioni altrettanto sbagliate.
La politicizzazione, nel senso più deteriore, da parte dei promotori della riforma, con tutto il corredo di ingiurie per i partigiani e per i sostenitori del NO in genere, è la logica conseguenza di un percorso partito fin dall'inizio in maniera sbagliata: è un modo per sollevare argomenti che nascondano, come in gioco di prestigio, la reale, e impresentabile, essenza del testo.