lunedì 13 giugno 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 73

L'articolo 73 è modificato dall'articolo 13  e dal quinto comma dell'articolo 138 della legge di riforma costituzionale. 



  1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione.
  2. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
  3. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.



  1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. 
  2. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.
  3. Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
  4. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.


Il primo comma rimane lo stesso. I maggiori cambiamenti si hanno nel secondo comma, del tutto nuovo, che stabilisce la possibilità di un giudizio preventivo di costituzionalità prima della promulgazione delle leggi elettorali, cosa in sé positiva. Da sottolineare, però, la diversa percentuale che è necessario raggiungere per ottenerlo: alla Camera basta la richiesta di un quarto dei deputati, al Senato, invece, è necessario un terzo dei senatori. Una differenza apparentemente inspiegabile e che sembra andare nella direzione di depotenziare il Senato anche nelle residue funzioni che gli sono rimaste, come l'approvazione delle leggi elettorali (vedi articolo 70).
Il diminuito statuto del Senato risulta anche dal comma successivo, il terzo, che nella nuova formulazione riserva alla sola Camera dei Deputati la prerogativa di stabilire la promulgazione d'urgenza di una legge e immagino che questo valga anche per le leggi in cui è ancora necessario il Senato.
L'ultimo comma è rimasto invariato.
Questo articolo introduce un interessante elemento di novità, la possibilità di un giudizio preliminare di costituzionalità sulle leggi elettorali, ma con una procedura che sfavorisce il Senato, cosa che sembra essere una delle costanti della riforma, come se in mancanza di una chiara volontà di eliminare questo ramo del Parlamento, ci si sia accontentati di diminuirne il potere e di renderne il funzionamento più difficoltoso.

Indice degli articoli presi in esame

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