giovedì 23 giugno 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 74

L'articolo 74 è modificato dall'articolo 14  della legge di riforma costituzionale. 


  1. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
  2. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
  1. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
  2. Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni. 
  3. Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.

L'articolo 74 concede al Presidente della Repubblica la facoltà di chiedere il riesame di una legge prima della sua promulgazione.
Il primo comma è rimasto inalterato e il terzo, che corrisponde al secondo del testo attuale, ha subito solo un mutamento formale per adeguarsi al nuovo bicameralismo, cioè al fatto che alcune leggi possono essere approvate solo da un ramo del Parlamento.
Il cambiamento maggiore si ha dal comma 2 del testo riformato, che è del tutto nuovo. Questo riguarda la conversione dei decreti legge emanati per motivi di urgenza dal governo, cioè quanto viene stabilito dall'articolo 77. Questo comma di fatto allunga a 90 giorni il tempo di conversione, normalmente fissato a 60: uno dei tanti elementi di rafforzamento del Governo rispetto al Parlamento, soprattutto da quando la decretazione di urgenza, da strumento eccezionale, è diventato quasi la norma. 
Quello che appare sempre più evidente dall'analisi della legge di riforma della Costituzione è una gerarchizzazione degli istituti in cui sono articolati i poteri dello Stato. L'impressione è quella che da un sistema di controlli reciproci all'interno di una repubblica parlamentare, si stia passando ad una verticalizzazione in cui il governo e il Presidente del Consiglio occupino il vertice, con al di sotto la Camera dei Deputati e poi, all'ultimo posto, il Senato, ridotto ad una sorta di organo vestigiale. 
Continuando l'analisi vedremo se questa impressione è giusta e cosa succede alle altre massime istituzioni dello Stato, come il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale.

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