mercoledì 25 maggio 2016

Come cambia la Costituzione: l'articolo 70

L'articolo 70 è modificato dall'articolo 10 della legge di riforma costituzionale.
Metto qui i commenti perché mi rendo conto che leggersi tutto può essere un po' faticoso. La prima cosa da dire è che il Senato non sparisce, mantiene delle competenze (vedi sotto per i dettagli) anche sul piano nazionale, ma risulta messo in secondo piano rispetto alla camera dei Deputati, con un ruolo non chiaro e che presumibilmente, per quanto riguarda la formazione delle leggi, è molto probabile che, al contrario di quello che viene sbandierato, produca lungaggini e difficoltà.
Il modo in cui è scritto, con 13 rimandi ad altri commi di altri articoli, rende la comprensione effettiva del testo assai complicata e quindi cade uno di quegli elementi di democrazia reale che è la possibilità, per il cittadino medio, di comprendere facilmente almeno la base del sistema giuridico, cioè, appunto, la Costituzione: il fatto che sia scritta male non è una semplice questione di eleganza formale (c'è addirittura il termine "periodo" al posto di "comma", immagino sia una svista), ma una garanzia di trasparenza e la possibilità di esercitare un controllo anche da parte del cittadino e non solo da parte di un tecnico.


  1. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
  1. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della  Costituzione  e  le altre leggi costituzionali, e soltanto per  le  leggi  di attuazione delle  disposizioni  costituzionali concernenti  la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che  determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo,  le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane  e  le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per  la legge che stabilisce le norme generali, le forme e  i  termini della partecipazione dell'Italia alla  formazione  e all'attuazione  della normativa e delle  politiche dell'Unione  europea,  per  quella  che determina  i casi  di  ineleggibilità  e  di  incompatibilità  con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e  per  le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119,  sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi  approvate  a norma del presente comma.
  2. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
  3. Ogni disegno di  legge  approvato  dalla  Camera dei  deputati  è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro  dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti,  può disporre di  esaminarlo.  Nei  trenta  giorni successivi  il   Senato   della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva.  Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o  sia inutilmente decorso il  termine per  deliberare, ovvero  quando  la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva,  la  legge può essere promulgata.
  4. L'esame  del  Senato  della  Repubblica  per  le leggi  che  danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i  medesimi  disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei  suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
  5. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma,  approvati dalla  Camera  dei deputati, sono  esaminati   dal   Senato   della Repubblica, che  può  deliberare proposte  di  modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
  6. I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le  norme  dei  rispettivi regolamenti.
  7. Il Senato  della  Repubblica  può,  secondo quanto previsto  dal proprio  regolamento, svolgere   attività   conoscitive,   nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.

Nell'articolo 70, il primo della sezione sulla Formazione delle leggi, le cose si complicano molto. Nel primo comma ci sono ben 11 riferimenti ad altri articoli: è opportuno che un articolo della Costituzione sia scritto in questo modo? Come una legge ordinaria o un regolamento, ammesso, e non concesso, che ciò vada bene per la scrittura delle leggi ordinarie?  E' giusto che il cittadino debba sottoporsi ad una fatica di tipo tecnico per capire cosa significa, neanche un intero articolo, semplicemente il primo comma di un articolo? A me pare che questo sia avvenuto perché questa riforma è figlia di un atteggiamento assai poco costituzionale, cioè senza l'ampia condivisione che sarebbe necessaria in questi casi, con una fortissima ingerenza del governo in carica, che ne ha fatto, per la stessa voce del Presidente del Consiglio, un elemento fondamentale della propria azione, cosa che ha costretto il dibattito nelle secche della polemica politica spicciola.
Una riforma costituzionale che prevede di ridisegnare l'ordinamento della Repubblica, come si propone questa, avrebbe dovuto essere stata fatta da un'assemblea costituzionale, eletta con il metodo proporzionale, in modo da rappresentare in maniera equa le culture politiche del nostro Paese, come è avvenuto per quella attualmente in vigore.
Ma proviamo a capire il testo. Di norma le leggi sono approvate solo dalla Camera dei deputati (comma 2), però ci sono molti casi in cui entra in gioco anche il Senato e sono:
  • le leggi di revisione della  Costituzione  e  le altre leggi costituzionali: questo sembra abbastanza chiaro;
  • "e soltanto per  le  leggi  di attuazione delle  disposizioni  costituzionali concernenti  la tutela delle minoranze linguistiche", invece, cosa significa? Individua delle specifiche norme o è una condizione che si applica a quanto dice dopo (altro quesito per quelli dei comitati per il Sì)? Perchè "soltanto"?
  •  i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71
  • le leggi che  determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo,  le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane  e  le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni
  • la legge che stabilisce le norme generali, le forme e  i  termini della partecipazione dell'Italia alla  formazione  e all'attuazione  della normativa e delle  politiche dell'Unione  europea
  • [la legge] che determina  i casi  di  ineleggibilità  e  di  incompatibilità  con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma;
le leggi di cui agli articoli 
  • 57, sesto comma, cioè quello che riguarda la legge per l'elezione dei Senatori;
  • 80, secondo periodo: è interessante l'introduzione del termine "periodo", invece di "comma". Non solo ci si riferisce ad altri articoli, anzi a parti di altri articoli, ma si utilizza un sinonimo meno tecnico, per motivi del tutto imperscrutabili (stiamo parlando della Costituzione: la legge fondamentale dello Stato). In ogni caso l'articolo 80 è quello che si riferisce alle leggi di ratifica dei trattati con l'Unione europea;
  • 114, terzo comma: riguarda Roma capitale d'Italia e il suo "ordinamento";
  • 116, terzo comma: riguarda ulteriori forme di autonomia in campi specifici ottenibili dalle altre regioni;
  • 117, quinto e nono comma: il 5 riguarda la possibilità delle province autonome di Trento e Bolzano di partecipare direttamente alle decisione dell'Unione europea e il 9 riguarda gli accordi che le Regioni possono fare con altri Stati e/o regioni di altri Stati;
  • 119,  sesto comma: riguarda i prestiti che possono fare Comuni o Città metropolitane. Quindi in questi casi i Comuni devono, ogni volta, immagino, aspettare una legge bicamerale?
  • 120, secondo comma: che stabilisce che il governo può sostituirsi agli organi locali ed escluderne i titolari in caso di grave dissesto;
  • 122, primo comma: che si occupa dei casi di ineleggibilità agli organi locali, dei compensi dei consiglieri e di "promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza";
  • 132, secondo comma: riguarda la possibilità dei Comuni di cambiare Regione.
E abbiamo visto solo il primo e il secondo comma: dal bicameralismo perfetto al bicameralismo farraginoso. Il Senato non solo non sparisce, ma renderà presumibilmente molto complicata la formazione delle leggi in tutti i casi in cui si debba stabilire se sono di sua competenza oppure no.
Il terzo comma permette al Senato il riesame di ogni legge che la Camera elabora, una sorta di compensazione del potere legislativo perduto. Può proporre modifiche che la Camera può integrare oppure no.
Il quarto stabilisce che, quando il Parlamento, su proposta del governo (vedi articolo 117) si sostituisce alla Regione per legiferare su argomenti di preminente interesse nazionale, questo deve avvenire secondo i tempi e i modi che il comma stabilisce. Faccio notare che il Senato riunisce 95 persone che svolgono già un ruolo come consigliere regionale o come sindaco: sarà possibile rispettare i tempi ravvicinati (dieci giorni) imposti da queste norme? Sarà possibile avere il numero legale e un dibattito serio dovendo coordinare 95 persone che svolgono già un compito? A me sembra abbastanza ovvio che questa operazione è un modo surrettizio di depotenziare Regioni e Senato: metterli in condizioni di non riuscire a esaminare le leggi, oppure costringerli a farlo in maniera frettolosa.
Il quinto comma si riferisce alla legge di bilancio del governo, che il Senato non approva, ma sulla quale può proporre modifiche: una specie di graziosa concessione.
Il sesto pone le questioni di competenza, che immagino frequenti, nelle mani dei soli presidenti delle due camere.
Il settimo, e ultimo comma, dà la possibilità al Senato di esprimere opinioni, perché di fatto dice questo, su quello che fa la Camera dei Deputati: devo dedurre che io, che non sarò Senatore, non potrò farlo? L'ironia è perché non ne capisco il senso.
Le considerazioni le ho messe all'inizio per evitarvi di leggere tutto se non ne avete voglia.

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