L'articolo 79 è modificato dall'
articolo 18 della legge di riforma costituzionale.
- L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
- La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
- In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
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- L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
- La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
- In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
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L'unica variazione in questo articolo è nel primo comma che riserva alla sola Camera dei deputati la prerogativa di approvare leggi di amnistia e indulto. In altri termini con il nuovo testo sarà più semplice emanare provvedimenti di questo tipo.
Può essere positivo come pure no, a seconda dei punti di vista e a seconda di quali reati si prendano in considerazione, per esempio un'amnistia per "reati finanziari", come nel 1973, forse adesso non avrebbe un grande favore popolare, in ogni caso è sicuramente una semplificazione, poi ognuno dia il giudizio che preferisce sulla questione.
Segnalo, per chi volesse approfondire, un interessante articolo anche per i dati relativi alla popolazione carceraria:
Amnistia, indulto e popolazione detenuta nell'Italia repubblicana.
Indice degli articoli presi in esame
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